LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.157/C DEL 9 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO D’ALMA (AMMINISTRATORE UNICO), ENRICO PREZIOSI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), ALEARDO DALL’OGLIO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), MAURIZIO CELLAI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MATTEO PREZIOSI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MASSIMO ALBERTI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MASSIMO GAGLIANI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), FRANCO MAGGIORELLI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MARCO SIRONI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), GIOVANNI TROMBETTA (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ COMO CALCIO S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.157/C DEL 9 FEBBRAIO 2007 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO D’ALMA (AMMINISTRATORE UNICO), ENRICO PREZIOSI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), ALEARDO DALL’OGLIO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), MAURIZIO CELLAI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MATTEO PREZIOSI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MASSIMO ALBERTI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MASSIMO GAGLIANI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), FRANCO MAGGIORELLI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), MARCO SIRONI (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE), GIOVANNI TROMBETTA (CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE) QUALI EX DIRIGENTI DELLA SOCIETA’ COMO CALCIO S.P.A.-. A seguito di deferimento del Procuratore Federale, in data 30/11/2006, gli amministratori dirigenti della società Como Calcio S.p.a., tali nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento avvenuta il 22/12/2004 con sentenza dei Tribunale di Como, sono stati tratti a giudizio disciplinare davanti a questa Commissione per l’applicazione di quanto disposto dall’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F.-. Si tratta dei signori, Massimo D’Alma che ha ricoperto dal 21/6/2004 la carica di Amministratore Unico, Enrico Preziosi, che ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sino al 18/10/2003, Aleardo Dall’Oglio, che è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione sino al 21/6/2004, Maurizio Cellai e Matteo Preziosi, che hanno ricoperto la carica di Consiglieri di Amministrazione sino al 30/10/2003, Massimo Gagliani, Franco Maggiorelli, Marco Sironi e Giovanni Trombetta, Consiglieri di Amministrazione fino al 21/6/2004. I signori avv. Giovanni Trombetta, dott. Marco Sironi, prof. Massimo Gagliani, hanno fatto pervenire memoria 22 gennaio 2007 con allegati numerosi documenti chiedendo la “reiezione del deferimento ed il proscioglimento degli addebiti contestati”. Anche il dott. Aleardo Dall’Oglio ha fatto pervenire memoria difensiva 22/1/2007 per il tramite dell’ avv. Massimo Diana corredata da documenti, con la quale chiede, in via preliminare, la sospensione del procedimento e l’invio degli atti del procedimento alla Procura Federale, con invito a svolgere compiute indagini sul coinvolgimento nel dissesto della Como Calcio S.p.a., dei signori Carmine Gentile, Giorgio Vitali, Francesco Pallone e Antonino Imborgia, i quali, per essere muniti di procura, avevano agito essi solo da veri e propri amministratori, con esautorazione dei componenti del Consiglio. Nel merito chiede di “respingere il deferimento della Procura Federale, con il proscioglimento dagli addebiti contestati, ovvero, in subordine, irrogare la sanzione minima.” Alla odierna riunione, per la quale gli incolpati sono stati convocati, sono presenti l’avv. Federico Bagattini in rappresentanza della Procura Federale, il dott. Dall’Olio, assistito dall’avv. Massimo Diana, l’avv. Trombetta ed il dott. Sironi assistiti e rappresentati dall’avv. Grassani. Verificata la regolarità delle notifiche dei deferimenti e della convocazione per la riunione odierna, la Commissione, su conforme richiesta del rappresentante della Procura, ha disposto lo stralcio della posizione del deferito, sig. Enrico Preziosi, perché non vi è prova del ricevimento da parte dello stesso dell’atto di deferimento della Procura e di convocazione per l’odierna udienza, a causa di erronea indicazione degli indirizzi del recapito postale. La Commissione pertanto ha ordinato la trasmissione di copia di tutti gli atti del presente procedimento, ivi comprese le memorie difensive e la documentazione prodotta, alla Procura Federale perchè provveda al deferimento dell’Enrico Preziosi con l’osservanza dei termini di regolamento. La Commissione non ha accolto l’istanza di sospensione proposta in via preliminare dalla difesa Dall’Olio disponendo comunque la trasmissione di copia della di lui memoria difensiva, coi documenti allegati, alla Procura Federale per i provvedimenti che riterrà di assumere nei confronti dei signori Carmine Gentile , Giorgio Vitali, Francesco Pallone e Antonino Imborgia, giusta la segnalazione contenuta nella memoria Dall’Olio. Questi ha reso spontanea dichiarazione del seguente tenore: “Ho iniziato la partecipazione nel Calcio Como nell’ottobre 2003, il socio di maggioranza era la Fingiochi di Preziosi. Nei contratti parasociali il sig. Preziosi garantiva flussi economici che non sono mai pervenuti.” Ha aggiunto che il 15/6/2003 era stato obbligato a cedere gran parte del pacchetto azionario a “certe persone”, senza ottenere compenso alcuno, residuandogli soltanto il 25%. Ha dato le dimissioni il 17/6/2003. L’avv. Bagattini per la Procura, dopo esposizione delle ragioni a fondamento del deferimento, sostenendo l’automatismo dell’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 21 delle N.O.I.F., una volta accertata la circostanza, comune a tutti i deferiti, dell’aver ricoperto cariche dirigenziali nella società fallita nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento, conclude chiedendo la preclusione a tempo indeterminato per tutti i deferiti, fermo restando lo stralcio della posizione dell’Enrico Preziosi con riemissione degli atti alla Procura Federale. Gli avv.ti Grassani e Diana, ciascuno per i propri rappresentati, dopo discussione con richiamo delle difese svolte nelle memorie depositate, chiedono il proscioglimento dei propri assistiti. La Commissione osserva: Le ragioni dei difensori sono fondate nei limiti che seguono. L’assunto dell’accusa si basa sul divieto di cui al 2° comma dell’art. 21 delle N.O.I.F. che esclude “gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termine dell’art. 16” dalla possibilità di essere “dirigente” (nell’accezione di cui al primo comma) di società e di avere responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., con particolare riferimento, nel 2° comma, all’ambito temporale di copertura degli incarichi, limitati al biennio antecedente la deliberazione di revoca dell’affiliazione o della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel silenzio della norma sulla durata della preclusione (o più propriamente perdita dei requisiti di onorabilità), l’accusa sostiene l’indeterminatezza di tale termine. Una tale tesi limitatamente all’automatismo dell’applicazione della “preclusione” pel solo fatto di essere o essere stata dirigente, poteva trovare accoglimento vigendo la precedente formulazione del 3° comma dell’art. 21, laddove non era previsto per la irrogazione il procedimento disciplinare, introdotto espressamente con la nuova formulazione del citato 3° comma, che è stato affidato alla competenza delle Commissioni Disciplinari, in primo grado, ed in secondo grado alla C.A.F.-. L’attuale norma contenuta nel comma 3, certamente innovativo, prevede non solo un vero e proprio procedimento disciplinare davanti alla Commissione, di cui non era cenno in precedenza, ma anche la possibilità di applicazione della “preclusione” da parte della Commissione, il che, lungi dal favorire la tesi dell’automatismo, presuppone un giudizio dei comportamenti. In altri termini, con la vecchia norma la cosiddetta “preclusione” concerneva la perdita dei requisiti di onorabilità da parte del dirigente in quella determinata condizione, una sorta di incapacità ad incarichi societari ed ai rapporti sportivi nell’ambito della Federazione, invece con la vigente norma acquista natura di “sanzione” e quindi presuppone un comportamento che venga a violare i doveri ed obblighi di correttezza, nei casi di specie, di corretta gestione sociale. Il mancato coordinamento nella formulazione del predetto 3° comma, col Codice di Giustizia Sportiva fa sì che si continui a chiamare “preclusione” ciò che sostanzialmente è “inibizione” (art. 14 C.G.S.), da cui discende anche il limite di durata massima di cinque anni e non già indeterminatezza del termine. La Commissione ritiene poi che come in tutti i procedimenti disciplinari, spetti all’accusa la prova di comportamento di “mala gestio”, prova che non è stata data in quanto l’unico documento fornito è la visura camerale di certificazione storica dalla quale è dato di desumere unicamente i nomi degli amministratori della Calcio Como S.p.a. e la durata delle loro cariche. E’ d’altra parte necessaria la prova, anche con indizi, di comportamenti gestionali anomali perché la prova dello stato di insolvenza della società che ha portato alla dichiarazione di fallimento non costituisce, nè può costituire, in sé e per sé prova certa di una cattiva gestione da parte di chi ha amministrato ai fini dell’applicazione della sanzione di cui alla richiamata norma. Dalle difese, comunque, degli incolpati risulta la irrilevanza dei loro comportamenti nella determinazione dello stato di insolvenza e quindi del fallimento della società, laddove potrebbero peraltro ipotizzarsi responsabilità di altri non soggetti al giudizio odierno. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere Massimo D’Alma (amministratore unico), Aleardo Dall’Oglio (presidente del consiglio di amministrazione), Maurizio Cellai (consigliere di amministrazione), Matteo Preziosi (consigliere di amministrazione), Massimo Alberti (consigliere di amministrazione), Massimo Gagliani (consigliere di amministrazione), Franco Maggiorelli (consigliere di amministrazione), Marco Sironi (consigliere di amministrazione), Giovanni Trombetta (consigliere di amministrazione) quali ex dirigenti della società Como Calcio S.p.a. dagli addebiti loro contestati con stralcio della posizione di Enrico Preziosi e trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché rinnovi la notifica del deferimento.
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