COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. ANGELO D’ANNIBALE, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. REAL RAPINO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E LA SECONDA PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 5/09/2006).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 16/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. ANGELO D’ANNIBALE, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA A.S. REAL RAPINO E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE, IL PRIMO DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E LA SECONDA PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 5/09/2006). Con atto del 5.09.2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. Angelo D’Annibale, all’epoca dei fatti vice presidente della Società Real Rapino, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per essersi avvalso, quale preparatore atletico, di persona non tesserata, nonché la Società Real Rapino per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio vice presidente. Secondo la Procura Federale a tale contestazione inducono le dichiarazioni rese nel corso delle indagini svolte dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., dallo stesso SIg. Mauro Montanaro, che avrebbe svolto tali funzioni, nonché da altri calciatori della stessa società al rappresentante dell’Ufficio Indagini. Pervenuti gli atti in data 15.09.2006, con atto del 29.09.2006, la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo di lettere raccomandate a.r., regolarmente recapitate come da avvisi di ricevimento in atti, comunicando per la data del 6.11.2006 lo svolgimento dell’udienza dinanzi a sé. Alla predetta udienza è comparso il solo Presidente della Real Rapino, il quale ha precisato che, nel periodo intercorso tra l’allontanamento dell’allenatore Sig. Vincenzo Scogna e l’affidamento dell’incarico di conduzione tecnica al Sig. Antonio Esposito, Il Sig. Mauro Montanaro si era limitato a dirigere gli allenamenti pomeridiani della squadra nel corso della settimana. Osserva la Commissione Disciplinare che la contestazione effettuata in danno dei soggetti deferiti, non costituisce violazione delle norme regolamentari, atteso che nell’ambito dell’attività svolta in seno alla Lega Nazionale Dilettanti, non è prevista obbligatoriamente la figura del preparatore atletico, con la conseguenza che quanto accertato a seguito delle espletate indagini, non può avere rilievo ai fini della detta contestazione. Ed infatti, la circostanza che il Sig. Mauro Montanaro abbia di fatto svolto le funzioni di preparatore atletico nel corso degli allenamenti settimanali, non può integrare una ipotesi di violazione di norme, per il semplice fatto che, come già detto, non vi è obbligo da parte delle società dilettantistiche di avvalersi dell’opera di tale figura. Il Sig. Angelo D’Annibale va quindi prosciolto dagli addebiti a lui mossi e, conseguentemente, la stessa Società Real Rapino va ugualmente dichiarata esente da responsabilità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere il Sig. Angelo D’Annibale e la Società Real Rapino dagli addebiti contestati; DISPONE trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale ed alla Procura Federale della F.I.G.C., nonché notificarsi copia dello stesso ai soggetti interessati.
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