COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI ZIO LEONELLO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ MONTEBELLO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 2 E 4, STATUTO F.I.G.C. (DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE DEL 28/12/2006).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI ZIO LEONELLO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ MONTEBELLO CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMI 2 E 4, STATUTO F.I.G.C. (DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE DEL 28/12/2006). Con nota del 28/12/2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare il calciatore Di Zio Leonello per violazione della clausola compromissoria, avendo adito la giustizia ordinaria pur in presenza di diniego da parte del Presidente Federale della F.I.G.C., quindi in elusione dell’obbligo di accettare l’efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva. Ha specificato lo stesso Procuratore che dalla documentazione acquisita, il Di Zio ha sporto atto di querela in data 14/5/2003 nei confronti del Sig. Maurizio Cicchelli, all’epoca dei fatti tesserato con la Società Pietranico, per denunciare l’infortunio occorsogli in occasione della gara Pietranico – Montebello del 16/2/2003, valevole per il Campionato di terza categoria, a suo dire causatogli da un intenzionale intervento dello stesso Cicchelli e che la richiesta di adire le vie legali, seppur inoltrata nelle forme di rito, non gli era stata concessa. Con atto del 27/1/2007, regolarmente notificato al Di Zio ed alla società di appartenenza, quale eventuale interessata, la Commissione Disciplinare ha provveduto a notificare la relativa contestazione al soggetto deferito comunicando per la data del 26/2/2007 lo svolgimento dell’udienza dinanzi a sé, con relativo termine per il deposito delle difese. Non sono pervenuti scritti difensivi mentre alla sopracitata udienza è comparso il solo rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso chiedendo infliggersi la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei) del Di Zio Leonello. Osserva la Commissione che la responsabilità del soggetto deferito risulta pienamente provata per tabulas, mentre non priva di rilevanza è la circostanza della sua mancata comparizione e del mancato invio di memoria a difesa, che avrebbero potuto giustificare il suo comportamento. Ritiene peraltro la stessa Commissione che sia equo irrogare al Di Zio la sanzione della squalifica sino al 31/10/2007. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di irrogare al calciatore Di Zio Leonello la sanzione della squalifica sino al 31/10/2007. Dispone altresì trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale ed alla Procura Federale della F.I.G.C..
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it