COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R.A. A CARICO DELLE SOCIETA’ ADRIANO FLACCO G.T., ROSETANA CALCIO SRL, CASOLI DI ATRI, CIVITELLA ROVETO, COLLEDARA, FUCENSE, MOSCUFO, PERANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S..

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R.A. A CARICO DELLE SOCIETA’ ADRIANO FLACCO G.T., ROSETANA CALCIO SRL, CASOLI DI ATRI, CIVITELLA ROVETO, COLLEDARA, FUCENSE, MOSCUFO, PERANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.. Con nota del 12/12/2006 il Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare le società di cui in epigrafe per rispondere della violazione dell’art. 1 C.G.S. per la mancata partecipazione nella corrente stagione sportiva, con una propria squadra, al campionato Juniores Provinciale o Regionale. Rinviati dinanzi a questa Commissione per la discussione del caso con specifico atto di contestazione e contestuale convocazione, ritualmente notificata, facevano pervenire deduzioni a difesa le Società Civitella Roveto, i cui rappresentanti sono comparsi all’udienza, Casoli di Atri, Perano, Colledara, Fucense. Osserva la Commissione che la responsabilità delle società deferite è provata “per tabulas”, nonché esplicitamente ammessa dalle stesse società, mentre non hanno decisivo rilievo le giustificazioni addotte, con le quali è stata lamentata una scarsità di giovani calciatori da poter utilmente impiegare nel campionato di pertinenza. I comportamenti di cui sopra integrano la violazione del disposto di cui all’Allegato al Comunicato Ufficiale n° 1 del 1° luglio 2006 e si ritiene equo irrogare nei confronti di ciascuna delle società deferite, che disputano il Campionato di Promozione, la sanzione pecuniaria di € 860,00 cadauna. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di irrogare alle Società ADRIANO FLACCO G.T., ROSETANA CALCIO SRL, CIVITELLA ROVETO, CASOLI DI ATRI, COLLEDARA, FUCENSE, MOSCUFO, PERANO la sanzione dell’ammenda di € 860,00 ciascuna.
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