COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 02 dell’ 07/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare .1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ FC SATRIANO E DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ SIGNOR MIGLIONICO MICHELE, LA PRIMA PER VIOLAZI0NE DELL’ART.2 – COMMA 4 – DEL CGS, IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 CGS (PROC. N.110/06 REG. C.D.)

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 02 dell’ 07/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare .1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ FC SATRIANO E DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ SIGNOR MIGLIONICO MICHELE, LA PRIMA PER VIOLAZI0NE DELL’ART.2 – COMMA 4 – DEL CGS, IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 CGS (PROC. N.110/06 REG. C.D.) La Commissione Disciplinare composta dagli Avv.ti Angelo Esposito, Gerardo Bellettieri, Domenico Biscione e, in qualità di Segretario, dall’avv. Arturo Grenci, nella seduta del 5.7.2006, ha deliberato quanto segue: Con nota del 31 maggio 2006, prot. N.ro 1651/372, ricevuta in data 9.6.2006, la Procura Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare quanto in oggetto, per aver consentito al signor Angelucci Giovanni di svolgere le funzioni di allenatore, pur essendo stato tesserato come dirigente della società FC Satriano e pur sapendo che lo stesso svolgesse analoghe funzioni presso il Settore Giovanile per conto della società Asso Potenza. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 5 luglio 2006, ascoltati i deferiti che non hanno prodotto documenti e/o memorie difensive nei termini di rito, nonché la relazione del Sostituto Procuratore Federale. Preso atto che il legale rappresentante della Società incolpata invocava la propria buona fede nel tesseramento in oggetto evidenziando di non essere a conoscenza della norma che vieta il doppio tesseramento e che la Procura Federale, ritenuta provata la responsabilità in capo agli incolpati, formulava la richiesta di 6(sei) mesi di inibizione a carico del Presidente e di € 300,00 di ammenda per la società a titolo di responsabilità oggettiva. Considerato che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio indagini è risultato in maniera pacifica che la società FC Satriano nell’agosto del 2005 e fino al 2.10.2005 (terza giornata di campionato) ha consentito al signor Angelucci Giovanni, allenatore di terza categoria iscritto nei ruoli tecnici, di svolgere le funzioni di allenatore, tesserandolo come dirigente in data 12.9.2005 e riportandolo sulle distinte di gara come dirigente, nonostante lo stesso tecnico svolgesse analoghe funzioni con altra società. Rilevato che tale circostanza costituisce, in capo al Presidente della società FC Satriano, violazione dei principi contenuti nell’art.1 del CGS di lealtà, correttezza e probità e che non può trovare applicazione l’invocata scriminante della mancata conoscenza della norma sul tesseramento degli allenatori in quanto trattasi di norma dell’ordinamento federale e come tale ritenuta conosciuta da tutti i tesserati e gli affiliati alla FIGC ex art.2 – comma 5 – del CGS. Evidenziato, altresì, che la società FC Satriano, società partecipante al campionato di Promozione lucana, ha violato l’art.4° del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che impone a tutte le società partecipanti ai campionati dilettantistici di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal settore tecnico, iscritto nei ruoli dei tecnici e di comunicare al C.R. il nominativo del tecnico venti giorni prima dell’inizio del campionato. Ritenuto che delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante è chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.2 – comma 4 – del CGS P.Q.M. La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata, visti gli artt.8, 30 e 31 CGS DELIBERA di infliggere: - al Presidente della società FC Satriano, signor Miglionico Michele, l’inibizione a svolgere mansioni in ambito della FIGC per 3(tre) mesi; - alla società FC Satriano l’ammenda di €150,00. Manda alla Segreteria del C.R. Basilicata per la comunicazione della presente decisione a tutte le parti a norma dell’art. 37 del C.G.S.
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