COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 03 dell’ 18/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 4.1 DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO A CARICO DI CENTOLA PAMCRAZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ AS TRICARICO, IORIO AMEDEO, PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA CS PISTICCI, DELLE SOCIETA’ AS TRICARICO E CS PISTICCI, IL PRIMO ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 DEL CGS E LA TERZA E QUARTA PER VIOLAZIONE DELL’ART.2 – COMMA 4 – DEL CGS (N.RO REG.COMM.DISC. 111705-06) – SEDUTA DEL 13.07.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 03 dell’ 18/07/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
4.1 DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI CENTOLA PAMCRAZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ AS TRICARICO, IORIO AMEDEO, PRESIDENTE DELLA POLISPORTIVA CS PISTICCI, DELLE SOCIETA’ AS TRICARICO E CS PISTICCI, IL PRIMO ED IL SECONDO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 DEL CGS E LA TERZA E QUARTA PER VIOLAZIONE DELL’ART.2 – COMMA 4 – DEL CGS (N.RO REG.COMM.DISC. 111705-06) – SEDUTA DEL 13.07.2006.
Con nota del 15 giugno 2006, ricevuta in data 21 giugno 2006 n.ro di protocollo 1780/334/SP/ad, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per aver consentito al signor Stigliano Antonio, allenatore di terza caregoria, di allenare, nella stagione 2004-2005, prima l’AS Tricarico e, successivamente, la Polisportiva CS Pisticci, entrambe partecipanti al campionato di Eccellenza lucana, configurando responsabilità sia in capo ai rispettivi Presidenti legali rappresentanti p.t. che alle stesse società per responsabilità diretta.
Contestati ritualmente gli addebbiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 13 luglio 2006, celebrata in assenza dei deferiti i quali, benchè ritualmente convocati, non facevano pervenire nessun legittimo impedimento e/o memoria difensiva ad eccezione del tesserato Iorio Amedeo che in data 8.07.2006 provvedeva ad inviare memoria difensiva con richiesta di audizione di testi.
Ritenuto, in via preliminare, superflua la richiesta formulata dal deferito Iorio Amedeo di audizione del signor Iula Giacomo, attuale presidente della società, essendo lo stesso già stato ascoltato dall’Ufficio Indagini (cfr. all. 6 relazione Uff. Ind.) e inammissibile ai sensi dell’art.37 – comma 5 – del CGS la richiesta di audizione degli altri testi non essendo i capitoli di prova correttamente articolati.
Ascoltata la relazione e le richieste formulate dal sostituto Procuratore il quale, ritenuta provata la violazione delle norme contestate, richiedeva per il signor Iorio Amedeo la inibizione di 1(un) anno, per la società CS Pisticci l’ammenda di € 500.00, per il signor Centola Pancrazio la inibizione di 6(sei) mesi e per la società AS Tricarico l'ammenda di € 300.00.
Considerato che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini è risultato in maniera pacifica che l’allenatore Stigliano Antonio, nel corso della stagione 2004-2005, ha allenato la società AS Tricarico nella fase iniziale del campionato di Eccellenza fino al mese di ottobre e, successivamente la società CS Pisticci fino a gennaio 2005, comparendo nelle distinte di gara e che, entrambe le società, omettevano di regolarizzare il tesseramento dell’allenatore.
Ritenuto che tale condotta configura responsabilità in capo ai signori Iorio Amedeo e Centola Pancrazio, all’epoca dei fatti Presidenti e legali rappresentanti rispettivamente del CS Pisticci e AS Tricarico ai sensi del combinato disposto degli artt.1 del CGS, 31 del Regolamento Settore Tecnico e 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo cui è fatto obbligo alle società partecipanti al campionato di Eeccellenza di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, di effettuare il relativo tesseramento e di comunicare al C.R. di appartenenza il relativo nominativo venti giorni prima dell’inizio del campionato.
Evidenziato che, per quanto riguarda la condotta posta in essere dal signor Iorio Amedeo, non può trovare accoglimento quanto dallo stesso eccepito ovvero di non aver personalmente provveduto ad affidare la squadra al signor Stigliano in quanto non più Presidente della società, circostanza questa smentita dalla documentazione in atti da cui risulta, al contrario, che lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni con nota a/r del 2.12.2004, ricevuta il successivo 3.12.2004, e che in data 7.12.2004 l’assemblea dei soci della CS Pisticci, preso atto delle dimissioni, provvedeva alla nomina del nuovo presidente, mentra il signor Stigliani assumeva la guida tecnica della squadra andando in panchina già nel mese di novembre.
Evidenziato, del pari, che in sede di indagini lo stesso tesserato assumeva un comportamento non collaborativo nei confronti del collaboratore dell’Ufficio indagini.
Ritenuto che delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante sono state chiamate a rispondere anche le rispettive società a titolo di responsabilità oggettiva ex art.2 – comma 4 – del CGS
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare del C.R. Basilicata, visti gli artt.8, 30 e 31 del CGS
DELIBERA
- di infliggere al signor Iorio Amedeo l’inibizione a svolgere mansioni in ambito alla F.I.G.C. per mesi 6(sei),
- di infliggere al signor Centola Pancrazio l’inibizione a svolgere mansioni in ambito della F.I.G.C. per mesi 4(quattro);
- di infliggere alla società Polisportiva C.S. Pisticci l’ammenda di € 500.00(cinquecento);
- di infliggere alla società AS Tricarico l’ammenda di € 500.00(cinquecento).
Manda alla Segreteria del C.R.Basilicata per la comunicazione della presente decisione a tutte le parti a norma dell’art. 37 del CGS.
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