COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 2/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di : DE ROSA Raffaele (dirigente tesserato A.C. ASKALOS), MUSCARELLO Giovanni (dirigente tesserato A.C. ASKALOS), NAPOLITANO Pasquale (all’epoca dei fatti Presidente, ora dirigente A.C. ASKALOS), GAMBA Sergio (dirigente tesserato A.C. ASKALOS), MONTASPRO Marco (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), RIZZO Antonio (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), BARBIERO Mattia (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), PORCINO Francesco (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), FARACE Angelo (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), CORBELLI Pierluigi (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), POZZI Emiliano (calciatore tesserato A.C. ASKALOS) ESPOSITO Michele (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), RICCETTI Pasqualino (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), LENTINI Giuseppe (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), ROTONDARO Emanuele (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), LAGRECA Egidio (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), CALANDRA Antonio (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), LIMA Daniele (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), POSCO Salvatore (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), POZZI Dario (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), DE CONSOLI Pasquale (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), NARDI Domenico (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), CAPALBO Francesco (dirigente tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), LISERRE Luigi (Presidente A.S. GRISOLIA CALCIO), LISERRE Walter (dirigente tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), RIENTE Salvatore (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), PERROTTA Peppino (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), RIENTE Alfredo (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAGLIANONE Daniele (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), TOSTO Angelo Bruno (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), PAOLINO Biagio (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), SALEMME Rocco (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAMPAGNA Angelo (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAPANO Daniele (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), PERROTTA Carmine (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), MARINO Francesco (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAPALBO Giovanni (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), NOVELLIS Dario Antonio (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), MAULICINO Daniele (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), RITONDALE Andrea (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAPUTO Rocco (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), delle violazioni di cui agli artt.6, commi 1, 2 e 4 con l’aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo ed 1, comma 1 del C.G.S.; le società A.C. ASKALOS A.S. GRISOLIA CALCIO per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., con l’aggravante ex art. 6, comma 6 del C.G.S.;

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 2/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di : DE ROSA Raffaele (dirigente tesserato A.C. ASKALOS), MUSCARELLO Giovanni (dirigente tesserato A.C. ASKALOS), NAPOLITANO Pasquale (all’epoca dei fatti Presidente, ora dirigente A.C. ASKALOS), GAMBA Sergio (dirigente tesserato A.C. ASKALOS), MONTASPRO Marco (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), RIZZO Antonio (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), BARBIERO Mattia (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), PORCINO Francesco (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), FARACE Angelo (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), CORBELLI Pierluigi (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), POZZI Emiliano (calciatore tesserato A.C. ASKALOS) ESPOSITO Michele (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), RICCETTI Pasqualino (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), LENTINI Giuseppe (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), ROTONDARO Emanuele (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), LAGRECA Egidio (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), CALANDRA Antonio (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), LIMA Daniele (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), POSCO Salvatore (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), POZZI Dario (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), DE CONSOLI Pasquale (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), NARDI Domenico (calciatore tesserato A.C. ASKALOS), CAPALBO Francesco (dirigente tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), LISERRE Luigi (Presidente A.S. GRISOLIA CALCIO), LISERRE Walter (dirigente tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), RIENTE Salvatore (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), PERROTTA Peppino (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), RIENTE Alfredo (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAGLIANONE Daniele (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), TOSTO Angelo Bruno (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), PAOLINO Biagio (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), SALEMME Rocco (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAMPAGNA Angelo (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAPANO Daniele (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), PERROTTA Carmine (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), MARINO Francesco (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAPALBO Giovanni (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), NOVELLIS Dario Antonio (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), MAULICINO Daniele (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), RITONDALE Andrea (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), CAPUTO Rocco (calciatore tesserato A.S. GRISOLIA CALCIO), delle violazioni di cui agli artt.6, commi 1, 2 e 4 con l’aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo ed 1, comma 1 del C.G.S.; le società A.C. ASKALOS A.S. GRISOLIA CALCIO per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., con l’aggravante ex art. 6, comma 6 del C.G.S.; Con provvedimento dell’11 settembre 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i tesserati, dirigenti e calciatori, di cui all’allegato elenco. Il procedimento trae origine da quanto dichiarato, nel rapporto di gara, dall’arbitro della gara A.C. ASKALOS – A.S. GRISOLIA del 30.04.06. Il direttore di gara riferiva che la gara in esame ha avuto inizio con 40 minuti di ritardo in quanto la società Grisolia, pur presente sul campo dell’Askalos in tempo utile al puntuale avvio dell’incontro, consegnava la distinta di gara in ritardo di quaranta minuti e solo dopo una serie di sollecitazioni. L’ufficiale di gara riportava inoltre sul referto che “l’Askalos dopo essersi portato sul 8 – 2 permetteva al Grisolia di segnare 7 reti senza difendersi”. Alla seduta del 29 settembre 2006 erano presenti: • in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Gianfranco Marcello; • in rappresentanza dell’A.I.A., l’Ing. Roberto Arcadia; • l’Avvocato Salvatore Gigliotti in rappresentanza della società A.C. ASKALOS nonché dei tesserati De Rosa Raffaele, Muscarello Giovanni, Napolitano Pasquale e Gamba Sergio; • l’Avvocato Clorinda Calvano in rappresentanza della Società A.S. GRISOLIA nonché dei tesserati Liserre Luigi, Liserre Walter e Capalbo Francesco. La Commissione ammetteva la documentazione prodotta dall’A.C. ASKALOS. RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE A conclusione dell’istruttoria dibattimentale, il Rappresentante della Procuratore federale Avv. Gianfranco Marcello ha ribadito la convinzione che il quadro probatorio si rappresenti con una serie di gravi indizi che convergono a prova di un disegno unitario - che ha coinvolto tutti i tesserati, calciatori e dirigenti, delle due società – volto all’alterazione del risultato della gara. In via consequenziale ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni per come di seguito riportato: • per entrambe le società, ai sensi dell’art. 13 lettera g) C.G.S., la retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato 2005-2006; • per tutti i calciatori deferiti la squalifica per anni tre; • per tutti i dirigenti deferiti l’inibizione per anni tre e mesi sei. RICHIESTE DEI DEFERITI Gli avvocati di difesa, per le Società e i dirigenti assistiti, hanno chiesto il proscioglimento per insussistenza del fatto e, in via assolutamente subordinata, la riconduzione dei fatti nell’alveo dell’art 1 C.G.S., con irrogazione di sanzioni adeguate al caso, da contenersi nei minimi edittali. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene questa Commissione, valutati tutti gli elementi acquisiti dall’Ufficio Indagini, che il quadro indiziario sia sufficientemente grave da rappresentare prova della perpetrazione dell’illecito e della conseguente responsabilità a carico dei dirigenti delle due società ai sensi dell’art. 6 comma 1, 2 e 4 con l’aggravante di cui al comma 6 del medesimo articolo e art. 1 comma 1, C.G.S. nonché delle società A.C. ASKALOS e A.S. GRISOLIA ai sensi dell’art 2, comma 4 del C.G.S.. Ritiene, con riguardo ai calciatori deferiti, che possa affermarsi la responsabilità solo di coloro i quali hanno preso parte alla gara negli ultimi 15 minuti, escludendo il coinvolgimento nel disegno fraudolento di chi non era in campo nel lasso di tempo in cui la gara ha completamente perso i connotati della competizione agonistica, non potendosi provare il loro contributo al perfezionamento dell’illecito. Appare chiaro come il disegno illecito muoveva dal tentativo, andato a buon fine, di dare inizio alla gara in ritardo rispetto agli altri incontri dello stesso torneo al fine di conoscere gli altri risultati della giornata, ultima di campionato, a disputa ancora in corso. Detto interesse difatti non era solo del Grisolia - che otteneva con una serie di stratagemmi di rinviare di 40 minuti l’inizio dell’incontro - ma dello stesso Askalos che, in caso di vittoria e di concomitanti risultati positivi sugli altri campi, avrebbe potuto accedere allo spareggio per evitare i play-out. La gara si svolgeva per un’ora e quindici minuti circa di gioco, fino cioè alla fine degli altri incontri, in maniera regolare (parziale di 8 a 2 in favore dell’Askalos). Alla conclusione delle altre gare, le squadre oggi deferite avevano chiara la definizione della classifica che poteva interpretarsi in maniera inequivocabile: l’Askalos non avrebbe potuto evitare i play-out, indipendentemente dal risultato da acquisirsi sul campo; il Grisolia - al contrario - con una vittoria avrebbe evitato la retrocessione diretta e potuto disputare i play-out per salvarsi dalla retrocessione. Così la gara – al fine di riportare il risultato all’unico esito utile - assumeva un andamento talmente “bizzarro” da insospettire l’arbitro che riportava le sue giuste perplessità sul rapporto. Sette reti in nove minuti non possono spiegarsi se non con un accordo volto ad alterare il risultato. P.Q.M. delibera di infliggere: • alla società A.C. ASKALOS la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di seconda categoria s.s. 2005-2006; • alla società A.S. GRISOLIA la sanzione della retrocessione all’ultimo posto del campionato di seconda categoria s.s. 2005-2006; • a DE ROSA Raffaele, MUSCARELLO Giovanni, NAPOLITANO Pasquale, GAMBA Sergio, LISERRE Luigi, LISERRE Walter e CAPALBO Francesco l’inibizione per anni tre e mesi sei (fino al 2.04.2010); • a MONTASPRO Marco, RIZZO Antonio, PORCINO Francesco, FARACE Angelo, CORBELLI Pierluigi, POZZI Emiliano, RICCETTI Pasqualino, ROTONDARO Emanuele, LAGRECA Egidio, CALANDRA Antonio, LIMA Daniele, POSCO Salvatore, POZZI Dario, DE CONSOLI Pasquale e NARDI Domenico (A.C. ASKALOS), RIENTE Salvatore, RIENTE Alfredo, CAGLIANONE Daniele, TOSTO Angelo Bruno, PAOLINO Biagio, SALEMME Rocco, CAMPAGNA Angelo, PERROTTA Carmine, MARINO Francesco, CAPALBO Giovanni, MAULICINO Daniele, RITONDALE Andrea, CAPUTO Rocco (A.S. GRISOLIA) la squalifica di anni tre (fino al 2.10.2009). Proscioglie dagli addebiti contestati: • BARBIERO Mattia, ESPOSITO Michele, LENTINI Giuseppe (A.C. ASKALOS), PERROTTA Peppino, CAPANO Daniele e NOVELLIS Dario Antonio (A.S. GRISOLIA).
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