COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 a carico di : Sig. GRANDE Vincenzo (Presidente Pol. Laureanese) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 53 delle NOIF, il Sig. MANDAGLIO Raffaele (calciatore Pol. Laureanese) delle violazioni di cui all’ art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S.; la società POLISPORTIVA LAUREANESE per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nella violazione ascrivibile ai suoi tesserati.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 a carico di : Sig. GRANDE Vincenzo (Presidente Pol. Laureanese) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 53 delle NOIF, il Sig. MANDAGLIO Raffaele (calciatore Pol. Laureanese) delle violazioni di cui all’ art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S.; la società POLISPORTIVA LAUREANESE per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nella violazione ascrivibile ai suoi tesserati. L’Ufficio Indagini ha trasmesso alla Procura Federale, per le determinazioni di competenza, gli atti concernenti l’indagine concernente pretesi comportamenti antiregolamentari tenuti dalle squadre Polisportiva Laureanese e A.S. Gioventù Santonofrese in occasione della gara disputatasi il 25.03.2006, valevole per il Campionato di II Categoria calabrese. Tali accertamenti erano stati richiesti dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D. della F.I.G.C. a seguito di un esposto a firma del presidente della S.S. Nuova Calcio Limbadi, sig. Gallizzi Domenico. Dalle indagini esperite è stato accertato che: - La gara in questione non si è svolta a causa del comportamento posto in essere da Mandaglio Raffaele, calciatore della Laureanese, il quale si è allontanato repentinamente dal campo di giuoco prima che l’arbitro potesse effettuare il riconoscimento dei calciatori inseriti nelle distinte delle due squadre, sostenendo di essere appena stato informato di un gravissimo incidente stradale occorso al proprio genitore, in conseguenza del quale lo stesso sarebbe rimasto in fin di vita; - A seguito di detto comportamento, tutti i calciatori della Laureanese si sono rifiutati di disputare la gara e si sono allontanati a loro volta, sostenendo di voler prestare conforto al compagno; - Che sulla vicenda si sono pronunciati sia il Giudice Sportivo, ai sensi dell’art.53 delle N.O.I.F. e dell’art.12 del C.G.S., che, in sede di reclamo, la Commissione Disciplinare presso il C.R. Calabria; - Tuttavia, l’incidente, così come descritto da Grande Vincenzo, presidente della Laureanese, non si è mai verificato, avendo dato esito negativo le ricerche svolte dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini sia presso le Autorità di polizia che presso i nosocomi della zona; - Peraltro, il succitato calciatore Mandaglio Raffalele, pur regolarmente convocato, non si è presentato per essere sentito dallo stesso Collaboratore dell’Ufficio Indagini, senza addurre alcuna giustificazione. Va segnalato, inoltre, che dinnanzi all’Ufficio Indagini si è presentato spontaneamente tale Cutuli Giovanni, nella dichiarata qualità di allenatore della Polisportiva Laureanese, il quale, in seguito a successive verifiche effettuate, non è risultato tesserato per la società suddetta nè iscritto nell’albo dei tecnici e, pertanto, la relativa posizione non è potuta essere oggetto di valutazione da parte del suddetto organo di giustizia sportiva. Con provvedimento del 22.09.2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: - Grande Vincenzo, presidente della Polisportiva Laureanese, per rispondere della violazione delle norme di cui all’art.1, co.1, del C.G.S., in relazione all’art.53 delle N.O.I.F., per avere impedito la disputa della gara di cui in premessa con comportamenti ed affermazioni non rispondenti al vero; - Mandaglio Raffaele, calciatore della Polisportiva Laureanese, per rispondere anch’egli della violazione delle norme di cui all’art.1, co.1, del C.G.S., in relazione all’art.53 delle N.O.I.F., per avere impedito la disputa della gara di cui in premessa, con comportamenti ed affermazioni non rispondenti al vero ed, inoltre, della violazione dell’art.1, co.3, del C.G.S., per non essersi presentato senza alcun giustificato motivo davanti al Collaboratore dell’Ufficio Indagini; - La Polisportiva Laureanese per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.2, co.4, del C.G.S. nella violazione ascrivibile ai suoi tesserati. All’odierna seduta sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello; A conclusione dell’istruttoria dibattimentale, il Sostituto Procuratore Federale ha ribadito la convinzione che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili delle violazioni ascrittegli e, in via consequenziale, ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni per come qui di seguito riportato: - per Grande Vincenzo, presidente della Pol Laurianese, l’inibizione per mesi OTTO; - per Mandaglio Raffaele, calciatore della Pol Laurianese, la squalifica per mesi TRE; - per la Polisportiva Laureanese l’ammenda di € 300,00; Questa Commissione, valutati tutti gli elementi acquisiti dall’Ufficio Indagini, ritiene che il quadro indiziario sia sufficientemente grave da far ritenere sussistente la responsabilità dei soggetti incolpati che avrebbero utilizzato l’espediente del gravissimo incidente stradale per ottenere il rinvio della disputa dell’incontro in esame ad una successiva fase del campionato in cui la propria squadra avrebbe potuto trovarsi (come, in effetti, è accaduto) in una migliore posizione di classifica, così come sostenuto dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini nella propria relazione. Ne consegue che i fatti verificatisi integrino gli estremi delle violazioni contestate a Grande Vincenzo e Mandaglio Raffaele e, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva con l’aggravante per il solo Mandaglio della mancata comparizione davanti al rappresentante dell’Ufficio Indagini;, alla Polisportiva Laureanese per le condotte ascrivibili ai due tesserati menzionati poc’anzi e che il relativo comportamento debba essere adeguatamente sanzionato nella misura richiesta dalla Procura Federale. P.Q.M. La Commissione irroga : - al Sig. GRANDE Vincenzo, presidente della Polisportiva Laureanese, l’inibizione fino al 24.06.2007; - al Sig. MANDAGLIO Raffaele, calciatore della Polisportiva Laureanese, la squalifica fino al 24 GENNAIO 2007; - alla POL. LAUREANESE l’ammenda di € 300,00.
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