COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di : Sig. LATELLA Giovanni (dirigente F.C. Boca Pellaro 1921) della violazione delle nrome di cui all’art. 8, comma 9, del C.G.S., in relazione agli artt. 29 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché delle norme di cui agli artt. 14, numero 7, e 17, numeri 7 e 8 C.G.S., il Sig. TAVILLA Giovanni (Presidente F.C. Boca Pellaro 1921) della violazione dell’ art. 40 del Regolamento della L.N.D.; la società F.C. BOCA PELLARO 1921 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nelle violazioni ascrivibili al suo presidente ed in quelle ascrivibili al suo dirigente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 23/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di : Sig. LATELLA Giovanni (dirigente F.C. Boca Pellaro 1921) della violazione delle nrome di cui all’art. 8, comma 9, del C.G.S., in relazione agli artt. 29 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché delle norme di cui agli artt. 14, numero 7, e 17, numeri 7 e 8 C.G.S., il Sig. TAVILLA Giovanni (Presidente F.C. Boca Pellaro 1921) della violazione dell’ art. 40 del Regolamento della L.N.D.; la società F.C. BOCA PELLARO 1921 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nelle violazioni ascrivibili al suo presidente ed in quelle ascrivibili al suo dirigente. L’Ufficio Indagini ha trasmesso alla Procura Federale, per le determinazioni di competenza, gli atti relativi alla denunzia del Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio della Regione Calabria in ordine all’attività dell’istruttore giovani calciatori Latella Giovanni, il quale, ha svolto senza averne titolo inizialmente le funzioni di tecnico e, successivamente, quelle di massaggiatore della Società F.C. Boca Pellaro 1921 iscritta al Campionato di Eccellenza calabrese. Dalla documentazione acquisita e dalle indagini svolte si rileva che: - Il presidente della Società F.C. Boca Pellaro 1921, Tavilla Giovanni, ha richiesto l’iscrizione della propria squadra al Campionato di Eccellenza calabrese con nota del 07.07.2005, senza, tuttavia, indicare alcun nominativo quale allenatore ed inserendo quello di Latella Giovanni in qualità di segretario e consigliere; - Vi è un accordo (privo di data) tra la Società F.C. Boca Pellaro 1921 e Latella Giovanni, con cui questi veniva nominato allenatore della squadra. Detto accordo, tuttavia, è stato restituito dal Comitato Regionale della Calabria alla società in questione, con nota del 28.09.2005, in quanto il Latella era risultato privo dei requisiti prescritti per poter svolgere detta mansione. Inoltre, con la nota medesima, la società veniva invitata a fornire il nominativo del tecnico abilitato a svolgere tale compito; - Soltanto in data 29.09.2006 veniva ratificato l’accordo fra la Società F.C. Boca Pellaro 1921 e Missiroli Battista che, pertanto, assumeva l’incarico di allenatore; - Pertanto, fino a tale data, la Società F.C. Boca Pellaro 1921 non aveva alcun allenatore in organico. Tuttavia, nelle distinte relative alle gare disputate dalla società in questione nelle date 11.09.05, 17.09.05, 25.09.05, 01.10.05, 09.10.05 e 15.10.05, viene indicato quale allenatore della squadra proprio Latella Giovanni; mentre in quella del 22.10.05, in cui per la prima volta compare nella veste di allenatore Missiroli Battista, il Latella viene indicato come “massaggiatore”, pur non avendone la qualifica. Per di più, come rilevasi dalla documentazione acquisita agli atti, l’attività appena descritta di allenatore, oltre a non essere consentita per quanto sopra sposto, è stata svolta da Latella Giovanni nonostante fosse stato inibito dal Giudice Sportivo fino al 28.09.05 (C.U. n.23 del 14.09.2005 del Comitato Regionale Calabria).
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