COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 36 della società POL. PRO MARTELLETTO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 15.11.2006 (Ammenda di € 120,00, inibizione dirigente SCERBO Mario fino al 30.04.2007, inibizione dirigente IOZZO Rodolfo fino al 28.02.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 36 della società POL. PRO MARTELLETTO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 15.11.2006 (Ammenda di € 120,00, inibizione dirigente SCERBO Mario fino al 30.04.2007, inibizione dirigente IOZZO Rodolfo fino al 28.02.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato in via preliminare: - Che, per consolidata giurisprudenza della C.A.F., il Presidente di società che in primo grado sia stato colpito da inibizione temporanea può inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguardi personalmente, ma non può fare altrettanto per le punizioni che abbiano colpito, nello stesso contesto, la società medesima od altri tesserati della stessa: difatti, l’art.14, co.7, del C.G.S., consente ai soggetti sanzionati da inibizione temporanea di poter svolgere soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società; - Che, pertanto, il reclamo della Soc. Pol. Pro Martelletto, essendo stato sottoscritto dal Presidente Iozzo Rodolfo, inibito dal Giudice Sportivo fino al 28.02.2007, è da considerarsi inammissibile relativamente all’ammenda irrogata alla Società in questione ed all’inibizione inflitta al dirigente Scerbo Mario. Per quanto concerne, invece, la posizione del Presidente suddetto, risulta in maniera chiara ed inequivoca dall’esame del rapporto (con relativo supplemento) dell’arbitro della gara Pro Martelletto - Marcellinara del 12.11.2006, che: al 12° del I tempo, il direttore di gara allontanava dal terreno di gioco il Presidente Iozzo Rodolfo, inserito in distinta in qualità di dirigente accompagnatore, resosi responsabile di aver proferito a più riprese nei suoi confronti ingiurie e minacce. Il dirigente suddetto, tuttavia, persisteva nel pronunciare epiteti gravemente offensivi e minacciosi nei confronti dell’arbitro per tutta la durata della gara e, al termine della stessa, s’introduceva nello spogliatoio arbitrale e, proferendo ulteriori parole offensive verso l’arbitro, opponeva un netto rifiuto ai ripetuti inviti ad allontanarsi rivoltigli dal direttore di gara. Quest’ultimo, peraltro, “cercava di spingerlo” fuori dallo spogliatoio, senza riuscire nel proprio intento. Detto comportamento, come correttamente evidenziato dal Giudice di I grado, ha determinato uno stato di forte tensione che coinvolgeva altri tesserati presenti negli spogliatoi col rischio di conseguenze ben più gravi che solo il pronto intervento dell’allenatore e di un dirigente del Marcellinara riusciva a scongiurare. Ritenuto che quanto verificatosi sia stato correttamente accertato dal Giudice Sportivo e che la sanzione irrogata al dirigente Iozzo appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli, tenuto conto in particolare, dello stato di forte tensione generato dall’atteggiamento del dirigente in questione all’interno degli spogliatoi che, avendo esacerbato gli animi, avrebbe potuto generare conseguenze peggiori relativamente all’incolumità dell’arbitro. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it