COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA A CARICO DEL SIG. ADAMI BRUNO, PRESIDENTE ASC. D. POMPEI E DELLA SOCIETÀ ASC. D. POMPEI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 22 Settembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA A CARICO DEL SIG. ADAMI BRUNO, PRESIDENTE ASC. D. POMPEI E DELLA SOCIETÀ ASC. D. POMPEI La C.D., con propria ordinanza, pubblicata sul C.U. n. 60 del 19.01.2006 del C.R. Campania, alla pagina 1365, in relazione al deferimento attivato dal Presidente del C.R. Campania a carico del sig. Adami Bruno, Presidente ASC. D. Pompei, ed a carico della società ASC. D. Pompei, aveva disposto, su richiesta del Presidente del C.R. Campania, la sospensione del deferimento medesimo, in attesa dell’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., su denuncia presentata dalla società ASC. D. Pompei. Con riferimento all’atto notificato al presidente della società ASC. D. Pompei, sig. Bruno Adami, nonché alla società medesima, con il quale veniva contestata al presidente la violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. ed alla società la violazione di cui all’art. 2, comma 3, C.G.S., per aver il presidente, sig. Bruno Adami, utilizzato espressioni profondamente lesive della dignità e del decoro del presidente del C.R. Campania e del Comitato Regionale stesso, nella nota dell’ASC. D. Pompei del 2.11.2005; visto l’atto del Sig. Procuratore Federale in data 3 luglio 2006, prot. n. 11/431pf/SP/ma, con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28, comma 5, C.G.S., a seguito delle conclusioni delle indagini, ha disposto l’archiviazione del procedimento stesso; visti gli atti del fascicolo d’ufficio e sentito, ulteriormente, il sig. Bruno Adami in ordine alla contestazione, la Commissione Disciplinare osserva: tutte le motivazioni addotte dal sig. Adami in ordine alla circostanza particolare evocata, non possono giustificare l’atteggiamento osservato nell’occasione, che risulta non consono ai principi di lealtà e correttezza prescritti dall’art. 1 del C.G.S.; tenuto conto del ravvedimento del sig. Bruno Adami, che, in occasione dell’audizione del 16 gennaio 2006 (ovvero, precedente la cennata ordinanza di sospensione del deferimento in argomento), ha precisato di avere “un carattere sanguigno… non essendo un avvocato, molte volte le cose che scrivo sono dettate dall’impulsività del momento, ma non sono realmente pensate e né lontanamente le ritengo plausibili”; considerato, per converso, che, in occasione dell’audizione in data 4 settembre 2006, il sig. Bruno Adami, con stridente contraddittorietà con l’atto di resipiscenza innanzi richiamato, ha utilizzato il termine “complicità”, per qualificare il comportamento del C.R. Campania in ordine ad altra società; ritenuto, dunque, che i due confliggenti comportamenti debbano ritenersi reciprocamente neutralizzati e bilanciati; giudicato, di conseguenza, che la vicenda che ha dato origine al deferimento in esame debba essere valutata, alla luce delle innanzi esposte considerazioni, nella sua effettiva rilevanza e gravità; ritenuto che il termine “complicità” (peraltro riferito non solo al C.R. Campania, ma anche ad altro Ente, di valenza pubblica) sia obiettivamente e gravemente lesivo dell’immagine e del decoro del C.R. Campania e del suo presidente; tenuto presente l’obbligo di rigoroso rispetto, per tutti i tesserati, dei principi di lealtà, correttezza e probità, prescritti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. DELIBERA di confermare la sussistenza dei presupposti della violazione ascritta al presidente, sig. Bruno Adami, ed alla società ASC. D. Pompei e, per l’effetto, infligge al sig. Bruno Adami la sanzione dell’inibizione fino al 4 ottobre 2007 ed alla società ASC. D. Pompei l’ammenda di euro 500,00.
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