COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.BAGNOLINI GAUDENZIO, comp.Cons.Dir.A.S.REAL CESENATICO e A.S.REAL CESENATICO – campionato di Eccellenza

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 10/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.BAGNOLINI GAUDENZIO, comp.Cons.Dir.A.S.REAL CESENATICO e A.S.REAL CESENATICO – campionato di Eccellenza Con nota 20.3.2006, prot.n. 1125/260pf/SP/en, il Procuratore Federale, - letti gli atti trasmessi dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. inerenti la vertenza fra l’allenatore Paolo Ferrario e la Soc.A.S.REAL CESENATICO; - rilevato sulla base di quanto emerge dalla documentazione trasmessa che : - l’allenatore sopra indicato e la società in oggetto, a mezzo del Legale Rappresentante p.t., hanno depositato presso i competenti organi un accordo a titolo gratuito per la conduzione tecnica della prima squadra, accordo recante la data 27.7.2004; - a seguito della vertenza in oggetto, è emerso che le medesime parti avevano stipulato un accordo a titolo oneroso, per la stagione sportiva 2004/2005, non depositato presso i competenti organismi e avente ad oggetto un compenso pari a complessivi € 25.000, superiore al premio massimo previsto dall’accordo A.I.A.C.-L.N.D. per la stagione 2004/2005; - tale ultimo accordo risulta parzialmente adempiuto da parte della società contraente, mediante il pagamento di una parte dei compensi pattuiti; - ritenuto pertanto che l’accordo a titolo gratuito sia simulato, mentre quello a titolo oneroso, parzialmente eseguito, non sia stato depositato ed abbia ad oggetto compensi superiori ai massimi consentiti; - ritenuto che i fatti come sopra succintamente descritti integrano grave violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art.1 comma 1 del C.G.S. addebitabile ai tesserati sopra indicati, anche con riferimento all’accordo fra A.I.A.C. e L.N.D.; - che consegue la responsabilità diretta della società A.S.REAL CESENATICO; - ritenuto che, in ordine alla posizione del tecnico, la competenza disciplinare sia attribuita alla C.D. presso il Settore Tecnico, mentre in ordine alla posizione del Legale Rappresentante della Società e della Società medesima, permane l’ordinaria competenza prevista dal C.G.S.; - visto il separato provvedimento con cui è stata valutata la posizione del tecnico Paolo Ferrario; - visto l’art.28 comma 4, lett.b) del C.G.S.; - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : 1) il sig.BAGNOLINI GAUDENZIO, componente del Consiglio Direttivo dell’A.S.REAL CESENATICO che, in rappresentanza di quest’ultima, ha sottoscritto le due scritture private, della violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., anche con riferimento all’accordo A.I.A.C.-L.N.D., per avere posto in essere la condotta di cui alla parte motiva; 2) la Società A.S.REAL CESENATICO di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente, all’epoca dei fatti, sopra indicato. Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, da parte degli stessi è pervenuta memoria difensiva in cui si afferma “che l’accordo del 30.5.2004 non ha avuto alcun principio di esecuzione tra le parti ed è stato sostituito dal successivo accordo del 27.7.2004, regolarmente depositato in Lega; quest’ultimo è l’unico ad avere giuridica efficacia tra le parti. Come già abbondantemente argomentato in sede di procedimento arbitrale le illazioni ex adverso sostenute circa una pretesa simulazione per ragioni fiscali non hanno trovato e non possono trovare alcun riscontro probatorio perché non sussiste alcuna simulazione. Fatte le dovute precisazioni sulla circostanza di un esborso economico, mai affrontato dal Cesenatico Calcio a favore del signor Ferrario, è del tutto consequenziale ribadire quindi l’inesattezza della circostanza indicata su un parziale adempimento dell’accordo oneroso, dal momento che, come detto, nessuna somma di denaro è stata incassata dal signor Ferrario a titolo di retribuzione o rimborso spese avente l’A.S.R.Cesenatico come parte emittente”. “Se da un lato è stato sottoscritto un accordo in data 30.5.2004 è anche vero che allo stesso non è stata data esecuzione ed è altrettanto vero che si è subito provveduto a regolarizzare la posizione del signor Ferrario con un nuovo accordo in data 27.7.2004, regolarmente depositato in Lega”. ”In definitiva, se da un lato si può comprendere la condotta non proprio cristallina del sig.BAGNOLINI, dall’altro non si può evitare di evidenziare una certa buona fede nella sua condotta, tanto è vero che resosi conto della irregolare posizione del Ferrario con l’accordo del 30.5.2004, lo stesso accordo non è stato in alcun modo eseguito, neppure parzialmente, regolarizzando il tutto attraverso il deposito in Lega del successivo e sostitutivo accordo del 27.7.2004”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, ritenendo, fra l’altro, non immaginabile, per la conduzione di una squadra partecipante al campionato di Eccellenza, la stipula di un accordo senza corresponsione di compenso, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del sig.BAGNOLINI e, conseguentemente, dell’A.S.REAL CESENATICO in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per mesi 6 per il sig.BAGNOLINI GAUDENZIO e l’ammenda di € 1.000 a carico dell’A.S.REAL CESENATICO. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avuta presente la memoria depositata dal sig.BAGNOLINI e dall’A.S.REAL CESENATICO; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.BAGNOLINI GAUDENZIO, quale rappresentante dell’A.S.REAL CESENATICO, integra la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte dell’A.S.REAL CESENATICO dell’art.2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione agli addebiti contestati al suo Presidente, all’epoca dei fatti; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.BAGNOLINI GAUDENZIO, componente del Consiglio Direttivo dell’A.S.REAL CESENATICO, la inibizione per mesi 6 ed all’A.S.REAL CESENATICO l’ammenda di € 1.000.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it