COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 13/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI – ROMA a carico del Presidente dell’A.C.CARPANETO, dell’A.C.CARPANETO e del calc.GALELLI ANDREA , già tesserato A.C.CARPANETO – Campionato di II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 10 del 13/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI - ROMA a carico del Presidente dell’A.C.CARPANETO, dell’A.C.CARPANETO e del calc.GALELLI ANDREA , già tesserato A.C.CARPANETO - Campionato di II^ categoria Con nota 22.6.2006, prot.n. 5030.18/92 cc/AS, la Commissione Tesseramenti ha deferito a questa C.D., ex art.25 comma 4 del C.G.S., le parti sopra indicate per rispondere della violazione dell'art.1 del C.G.S., con riferimento all’art.8 commi 1 e 2 del citato C.G.S., per avere formato o, comunque, concorso a formare l’atto di tesseramento n. 0043624 stag.sport.2002/2003 del calc.GALELLI ANDREA, giovane dilettante, minore d’età, in favore della società A.C.CARPANETO, senza l’osservanza delle norme federali, apponendovi o consentendo l’apposizione della sottoscrizione apocrifa di Gabelli Giovanni, esercente la potestà sul minore, come a delibera della stessa Commissione Tesseramenti del 10.3.2006 – C.U.n.21/D, ormai passata in giudicato, che, per l’effetto, aveva anche deliberato lo svincolo del predetto calciatore dall’A.C.CARPANETO. Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, da parte degli stessi sono pervenute memorie difensive. Il Presidente dell’A.C.CARPANETO e l’A.C.CARPANETO, dopo aver messo in evidenza : 1) l’attività agonistica svolta dal calc.GALELLI ANDREA, dopo il tesseramento, a favore dell’A.C.CARPANETO, nel corso degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005(con trasferimento in prestito nel settembre al G.S.Bettola Spes), sempre accompagnato dalla presenza del padre, che ha continuamente seguito con particolare interesse e partecipazione il percorso sportivo del giovane; 2) le modalità della spedizione e della ricezione della raccomandata del ricorso alla Commissione Tesseramenti; 3) l’assoluta estraneità in merito alla falsità denunciata in quanto, come prassi ormai consolidata, avevano consegnato i moduli di tesseramento per la raccolta delle firme dei genitori del ragazzo e, per il lungo rapporto intercorso basato sulla buona fede, non hanno ritenuto verificare una eventuale firma non autentica. Richiamandosi al comportamento lineare sempre tenuto dalla società nel pieno rispetto non solo delle norme dell’ordinamento sportivo ma anche dei suoi valori fondanti, chiedono l’esenzione da sanzioni, non potendosi riscontrare nei fatti comportamenti punibili e/o responsabilità loro imputabili nello svolgersi degli eventi che hanno causato la denuncia e formulano richiesta di audizione. I genitori esercenti la potestà sul calc.GALELLI ANDREA ( nato 11.10.1988) dichiarano che il giovane, che all’atto della sottoscrizione del documento aveva 14 anni, appose la firma laddove era richiesta, senza partecipare al perfezionamento della procedura, senza rendersi conto dell’importanza dell’atto che andava a sottoscrivere e neppure del vincolo che andava ad instaurare con la società e, comunque, non solo egli non ha apposto la firma apocrifa del padre, ma neppure ha avuto ruolo alcuno nella formazione del documento in questione; rilevano inoltre che, avendo la Commissione Tesseramenti annullato il vincolo sorto con l’A.C.CARPANETO si rende dubbia la sua qualità di soggetto passibile di sanzioni disciplinari e chiedono, comunque, che venga dichiarata l’estraneità del giovane alle violazioni contestate. La Commissione, - letto il deferimento; - esaminate le memorie depositate dalle parti; - avuto presente quanto dichiarato in questa sede dal Presidente dell’A.C.CARPANETO, assistito da persona di fiducia; - ritenuta l’assoggettabilità del calc.GALELLI ANDREA alle norme della giustizia sportiva in virtù dell’attività svolta dallo stesso nell’ambito dell’A.C.CARPANETO ed anche in considerazione del fatto che la Commissione Tesseramenti ne ha dichiarato lo svincolo a far tempo dalla data della seduta del 10 marzo 2006, mentre i fatti contestati risalgono alla stagione agonistica 2002/2003; -constatata la rispondenza dei fatti addebitati - che trovano conferma nella decisione della Commissione Tesseramenti nell’addivenire allo svincolo del calc.GALELLI ANDREA dall’A.C.CARPANETO, decisione confermata in sede C.A.F. - con violazione, da parte del Presidente dell’A.C.CARPANETO, dell’A.C.CARPANETO e del calc.GALELLI ANDREA dell’art.1 del C.G.S., con riferimento all’art.8 commi 1 e 2 del citato C.G.S.; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.GALAZZI LUIGI, Presidente dell’A.C.CARPANETO, l’inibizione per mesi 1, all’A.C.CARPANETO l’ammenda di € 100 ed al calc.GALELLI ANDREA la squalifica per mesi 1. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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