COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE a carico U.C.VIADANA, sig.GIOVANNI FAVA, Presidente U.C.VIADANA, calc.ANTONIO ANDREANI, CRISTIAN AVONA, MASSIMILIANO BATTIGELLO, MATTEO NICOLINI E MASSIMO VACONDIO – Campionato di Promozione (Eccellenza all’epoca dei fatti)

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 27/09/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE a carico U.C.VIADANA, sig.GIOVANNI FAVA, Presidente U.C.VIADANA, calc.ANTONIO ANDREANI, CRISTIAN AVONA, MASSIMILIANO BATTIGELLO, MATTEO NICOLINI E MASSIMO VACONDIO – Campionato di Promozione (Eccellenza all’epoca dei fatti) Con nota 2.8.2006 prot.n 154/25pf/SP/ma il Procuratore Federale, - esaminata la documentazione relativa alla sottoscrizione di alcuni accordi privati stipulati tra i calciatori ANTONIO ANDREANI, CRISTIAN AVONA, MASSIMILIANO BATTIGELLO, MATTEO NICOLINI, MASSIMO VACONDIO e la società UNIONE CALCISTICA VIADANA in persona del suo Presidente sig.GIOVANNI FAVA; - rilevato, dall’esame dei termini di detti contratti, che le parti hanno con essi configurato accordi economici convenendo il versamento di determinate somme di denaro da parte della società U.C.VIADANA ai suddetti calciatori in cambio delle prestazioni sportive di questi ultimi per la stagione sportiva 2004/2005, ed in particolare : - in data 4.8.2004 veniva stipulato con il calciatore ANTONIO ANDREANI un “contratto di collaborazione agonistica” che prevedeva il versamento di € 11.000 da dividersi in nove mensilità; - in data 4.6.2004 veniva stipulato con il calciatore CRISTIAN AVONA un “contratto di collaborazione agonistica” che prevedeva il versamento di € 18.000 da dividersi in nove mensilità; - in data 21.6.2004 veniva stipulato con il calciatore MASSIMILIANO BATTIGELLO un “contratto di collaborazione agonistica” che prevedeva il versamento di € 32.000 da dividersi in nove mensilità; - nell’estate 2004 veniva stipulato con il calciatore MATTEO NICOLINI un “contratto di collaborazione agonistica” senza data che prevedeva il versamento di € 18.360 da dividersi in nove mensilità; - in data 22.6.2004 veniva stipulato con il calciatore MASSIMO VACONDIO un contratto che prevedeva il versamento di € 14.500; - considerato che l’art.94 ter delle N.O.I.F. prevede che le sole società partecipanti ai Campionati Nazionali Dilettanti possano concludere accordi economici con i calciatori, e che l’art.39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti vieta e rende nulli ad ogni effetto gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico tra società e calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” ; - ritenuto che i fatti, così come sopra descritti integrino gli estremi della violazione degli artt. 94 ter delle N.O.I.F. (accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.), 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D. (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), ascrivibili ai sigg.ANTONIO ANDREANI, CRISTIAN AVONA, MASSIMILIANO BATTIGELLO, MATTEO NICOLINI, MASSIMO VACONDIO, calciatori tesserati all’epoca dei fatti con la società U.C.VIADANA, e al sig.GIOVANNI FAVA, all’epoca dei fatti Presidente della società U.C.VIADANA, nonché alla società U.C.VIADANA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4, del C.G.S., per le violazioni addebitabili al proprio Presidente ed ai propri tesserati all’epoca dei fatti; COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 - visto l’art..28 comma 4 lett.b del C.G.S.; - ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - i sigg.ANTONIO ANDREANI, CRISTIAN AVONA, MASSIMILIANO BATTIGELLO, MATTEO NICOLINI, MASSIMO VACONDIO, GIOVANNI FAVA, della violazione di cui agli artt. 94 ter delle N.O.I.F. (accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.), 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D. (gli accordi e le convenzioni) e 1, comma 1, del C.G.S. (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva), per i comportamenti così come succintamente descritti nella parte motiva; - la società U.C.VIADANA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.2, comma 4 , del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Ritualmente notificato agli interessati l’atto di contestazione, da parte degli stessi è pervenuta memoria. difensiva. L’U.C.VIADANA ed il sig.FAVA fanno presente “che nessun accordo è riferibile in alcun modo e maniera né alla deducente società né al suo presidente, non trattandosi all’evidenza, del sig.Giovanni Fava”. Chiedono di essere sentiti, e sono rappresentati all’odierno dibattimento dall’avv.GIANCARLO BOTTOLI. I calc.ANDREANI, AVONA, BATTIGELLO, NICOLINI e VACONDIO, con un unico atto, ritengono illegittimo ed ingiustificato il deferimento : 1) “in palese violazione delle norme comunitarie meglio ribadite in varie sentenze della Corte di Giustizia Europea” che hanno ribadito “il concetto della assoluta legittimità, liceità o come meglio dei contratti economici anche per il settore dilettantistico”(allegata una sentenza della Corte di Giustizia Europea); 2) per “la natura non onerosa del contratto sottoscritto per adesione dai resistenti”, bensì di natura di meri rimborsi forfettari di spese”; 3) per “il comportamento dei resistenti improntato a buona fede”, avendo gli stessi “uniformandosi al comportamento tenuto da tutti i giocatori dilettantistici italiani” sottoscritto un contratto di collaborazione agonistica all’uopo predisposto dalla stessa U.C.VIADANA” nel quale era convenuto un rimborso spese. Mettono in evidenza la totale buona fede dei calciatori deferiti che, “nella convinzione di non aver commesso alcunché di irregolare, hanno investito il Presidente Federale , chiedendo l’autorizzazione ad adire in giudizio in danno della Società VIADANA CALCIO, stante il palese inadempimento di quest’ultima società nel corrispondere il rimborso spese convenuto”. Precisano inoltre che la cifra indicata nel contratto del calc.BATTIGELLO è di lire 32.000.000 e non € 32.000. Chiedono : 1) in via pregiudiziale, di accertare, dichiarare o come meglio, l’inapplicabilità delle norme di cui agli artt.94 ter delle N.O.I.F. e 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D.; 2) nel merito, dichiarare che in nessuna violazione è incorso ciascun resistente; 3) in subordine, ridurre l’eventuale sanzione al minimo edittale o comunque in quella ritenuta di giustizia. Chiedono di essere sentiti e sono rappresentati all’odierno di battimento dall’avv.STEFANO MARCHESINI; sono presenti anche i calc.BATTIGELLO, NICOLINI e VACONDIO. Il rappresentante della Procura Federale, avv.ROBERTO LOMBARDI, preliminarmente chiede che dalla comunicazione del deferimento da parte della Procura Federale(pag.4), venga tolta la parentesi “(accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.)” e dall’atto di contestazione della Commissione Disciplinare (pag.2, quartultimo capoverso) la parola “ter” e la parentesi “(accordi economici per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D.)”, e, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per anni 2 per il sig.FAVA GIOVANNI, Presidente dell’U.C.VIADANA, con l’ammenda di € 5.000 e la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nel campionato di competenza per l’U.C.VIADANA e con la squalifica per anni 1 per i calc.ANDREANI, AVONA, BATTIGELLO, NICOLINI e VACONDIO. La Commissione, - letto il deferimento; - accolta l’istanza svolta in via preliminare dal rappresentante della Procura Federale; - sentite le richieste avanzate nel merito dallo stesso avv.LOMBARDI; - esaminate le memorie depositate; - sentiti i rappresentanti delle parti che, ribadendo quanto già esposto nelle memorie difensive, chiedono la non applicazione delle sanzioni richieste, con il proscioglimento dei loro rappresentati; - dato atto che, effettivamente, nel contratto del calc.BATTIGELLO è indicata la cifra di lire 32.000.000 e non € 32.000; - preso atto - che il Procuratore Federale ha ritenuto che l’U.C.VIADANA , il sig.FAVA, Presidente dell’U.C.VIADANA ed i calc.ANDREANI, AVONI, BATTIGELLO, NICOLINI e VACONDIO debbano rispondere della violazione di cui agli artt.94 delle N.O.I.F. e 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. e, conseguentemente degli artt.1 comma 1 e 2 comma 4 del C.G.S.; - che l’art. 39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. testualmente recita : “sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano il deferimento delle parti agli Organi della Giustizia Sportiva, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori ‘non professionisti’ e ‘giovani dilettanti’, nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni delle presenti norme”; - che, nel caso di specie, è evidente, per quanto in questa sede interessa, trattandosi di fonte normativa “in bianco”, il richiamo all’art.94 comma 1 lett.a) delle N.O.I.F., che testualmente recita : “sono vietati gli accordi fra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”; - che tale norma, tassativamente interpretata, non pare vietare accordi fra società e tesserati che prevedano meri rimborsi spese, riferendosi espressamente solo a “compensi, premi ed indennità”; - che il legislatore sportivo mostra invece di conoscere il concetto di rimborso spese e di differenziarlo da quelli di indennità e premi, laddove ciò è chiaramente specificato, per esempio, all’art.94 ter delle N.O.I.F.; - che nel caso in esame, come risulta dai contratti in atti, fra la società U.C.VIADANA ed i predetti calciatori sono stati pattuiti accordi a mero titolo di rimborso spese; - che, per la verità, ciò è chiaramente specificato nei contratti dei calc.ANDREANI, AVONI, BATTIGELLO e NICOLINI; - che, invece, nell’accordo riguardante il calc.VACONDIO nulla si dice sulla natura dell’importo pattuito; per tale motivo , se per un verso non si può espressamente affermare che l’importo sia stato concordato a titolo di rimborso spese, per altro verso non si può neppure ritenere che lo stesso sia stato pattuito a titolo di compenso, premio o indennità, e tanto basta ad escluderlo dalla previsione di cui all’art.94 comma 1 lett.a); aggiuntivamente può essere argomentato che tale importo, per la sua entità, si pone in linea con quelli pattuiti, a titolo di rimborso spese, con gli altri calciatori, anzi è talora inferiore rispetto, per esempio, a quelli dei calc.AVONA, BATTIGELLO E NICOLINI; anche per questo motivo si ritiene di assimilare tale accordo a quelli degli altri calciatori; - ritenuto, pertanto, di non ravvisare alcuna violazione dell’art.39 comma 2 del Regolamento della L.N.D. e dell’art.94 comma 1 lett.a) delle N.O.I.F., con conseguente mancata violazione degli artt.1 comma 1 e 2 comma 4 del C.G.S., non diversamente tipizzata, se non quale conseguenza immediata e diretta delle supposte violazioni di cui alle sopra citate norme, d e l i b e r a - di respingere il deferimento del Procuratore Federale a carico dell’U.C.VIADANA, del sig.GIOVANNI FAFA, Presidente dell’U.C.VIADANA e dei calc.ANTONIO ANDREANI, CRISTIAN AVONA, MASSIMILIANO BATTIGELLO, MATTEO NICOLINI e MASSIMO VACONDIO. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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