COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 003 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA A.S.D. VEIO SPORTING CLUB, DEL SUO PRESIDENTE LEONE GENNARO E DEI CALCIATORI BENEDETTINO GIULIO E BOLDREGHINI DAVID

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 003 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA A.S.D. VEIO SPORTING CLUB, DEL SUO PRESIDENTE LEONE GENNARO E DEI CALCIATORI BENEDETTINO GIULIO E BOLDREGHINI DAVID Con atto del 16 giugno 2006 il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la società A.S.D. Veio Sporting Club ai sensi dell’articolo 2 comma 4 C.G.S., il Presidente della stessa Leone Gennaro ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del C.G.S. ed i calciatori Boldreghini David e Benedettino Giulio per violazione dell’articolo 1 comma 1 C.G.S. . Nell’atto di deferimento il Presidente fa espresso richiamo al dispositivo della delibera della stessa Commissione Disciplinare, pubblicato sul comunicato ufficiale 111 del 16-6-2006 in merito alla gara Master Club Rieti Garden – Veio Sp. Club del 18-3-2006 campionato di calcio a 5 serie C2. La Commissione Disciplinare con atto del 21 giugno 2006 fissava per la discussione la riunione del 5-7-2006 dando termine alle parti fino al 1-7-2006 per inviare memorie e richiedere di essere sentiti. Tutti i soggetti deferiti facevano pervenire unica memoria difensiva con la quale sollevavano eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito. Nella riunione fissata compariva il rappresentante dei soggetti deferiti che si riportava integralmente a tutte le eccezioni e difese articolate. Giova innanzitutto premettere che la vicenda origina da un reclamo per posizione irregolare presentato dalla società Master Club Rieti Garden in esito alla gara descritta. Nel gravame la reclamante lamentava che nelle file della società Veio Sporting Club aveva giocato, sotto le mentite spoglie del calciatore Rinzivillo Marco, Boldreghini David utilizzando il documento d’identità del primo artatamente falsificato con la sostituzione della foto. Ciò per consentire al Boldreghini, squalificato per una gara, di giocare senza incorrere nelle conseguenti sanzioni disciplinari e nella perdita della gara per la società. A seguito della trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini disposta con ordinanza dalla Commissione, veniva effettuato dall’Ufficio un confronto tra il direttore di gara ed i due calciatori, il Rinzivillo ed il Boldreghini, che si concludeva con la conferma di quanto ipotizzato dalla reclamante. La Commissione Disciplinare applicava quindi alla società la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda, al calciatore Benedettino una squalifica per una gara avendo sottoscritto la distinta di gara quale capitano nell’assenza del dirigente accompagnatore ufficiale ed al calciatore Boldreghini la squalifica di una ulteriore gara. La Commissione Disciplinare rimetteva gli atti al Presidente del Comitato Regionale Lazio per i provvedimenti del caso in ordine alle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini dai tesserati della società Veio Sporting Club che avevano negato la sussistenza della trasposizione di persona. Nelle memorie difensive si eccepisce in via pregiudiziale la carenza di potere da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio nell’operare il descritto deferimento, la cui competenza sarebbe invece della Procura Federale. La doglianza è totalmente infondata. A mente dell’articolo 25 comma 4 del CGS gli Organi Federali, compresi esplicitamente gli Organi Direttivi dei Comitati, hanno l’obbligo di deferire alla Commissione Disciplinare competente, le società ed i tesserati che risultino responsabili di infrazioni alle norme regolamentari. La competenza degli Organi Federali è concorrente in tali materie con quella della Procura Federale a cui viene riservata in via esclusiva quella attinente agli illeciti sportivi. Ciò è facilmente ricavabile dall’integrazione della disposizione citata con quanto disposto nell’articolo 28 comma 3 del CGS che fa esplicitamente salve “le altre istanze di Giusitizia” e quella contenuta nell’articolo 40 n, 5 del CGS che riserva alla Procura Federale il deferimento per il caso di illecito sportivo. In via preliminare i deferiti hanno eccepito che nella specie ci si troverebbe di fronte ad un caso di ne bis in idem in quanto il procedimento duplicherebbe quello già svoltosi innanzi alla Commissione Disciplinare concernente la denunciata posizione irregolare del Boldreghini e quindi chiedono che il deferimento venga dichiarato improcedibile. Anche tale doglianza non ha pregio. Il procedimento conclusosi con la decisione pubblicata sul comunicato ufficiale n. 111 del 16-6-2006 riguardava esclusivamente l’accertamento e la sanzione della posizione irregolare del calciatore Boldreghini, in posizione di squalifica. Infatti le sanzioni applicate sono assolutamente in linea con quelle di solito comminate in casi analoghi: perdita della gara, ammenda per la società, squalifica per due settimane del dirigente accompagnatore ufficiale e per una ulteriore gara del calciatore in posizione irregolare. In questo caso l’unica apparente differenza è data dalla sanzione comminata al Benedettino che è stato squalificato per una gara in quanto, nell’assenza di un dirigente accompagnatore ufficiale che potesse sottoscrivere la lista, è stato costretto, a termini di regolamento, a surrogare l’assente nell’incombenza. E’ appena il caso di osservare che la segnalazione della Commissione assume un valore di mera sottolineatura di un ulteriore fatto disciplinarmente rilevante, rispetto a quelli già giudicati, sul quale non si può procedere d’ufficio. E’ ovvio che l’Organo Federale a cui si è inviata la segnalazione non è vincolato né nell’”an” né nel “quomodo” su come e se deferire i soggetti segnalati. Nel caso concreto il Presidente del Comitato ha ritenuto, facendo esplicito riferimento alla decisione della Commissione Disciplinare, di rilevare una violazione dell’articolo 1 comma 1 per il calciatore Benedettino, la irregolare partecipazione alla gara per il Boldreghini, la responsabilità oggettiva della società per i fatti ascritti ai suoi tesserati e la responsabilità oggettiva del Presidente per i fatti addebitati alla società. E’ evidente che la posizione della società, del presidente e del Benedettino non suscitano sicuramente alcuna possibilità di commistione con il procedimento per posizione irregolare in quanto si tratta di violazioni tutt’affatto diverse sia in punto di fatto che di diritto. Infatti il Presidente e la società sono chiamati a rispondere per responsabilità oggettiva, mentre il Benedettino è deferito per violazione dell’articolo 1 CGS mentre nel primo procedimento è stato giudicato per la violazione tipica della infedele dichiarazione nella sottoscrizione della lista di gara. Qualche perplessità potrebbe suscitare la posizione del Boldreghini che è stato già giudicato per aver partecipato alla gara in posizione irregolare. La lettura delle motivazioni rese dalla Commissione nella decisione più volte richiamata e dell’atto di deferimento portano univocamente a diversa soluzione. Il Boldreghini nella specie non si è limitato a partecipare ad una gara in posizione irregolare ma, per eludere l’accertamento del fatto, ha utilizzato un travisamento di identità utilizzando il documento di identità di altro tesserato artatamente falsificato. L’atto di deferimento quindi non può che essere interpretato nel senso che al Boldreghini si contesta questa attività ulteriore rispetto alla semplice partecipazione in posizione irregolare, consistita nell’aver quantomeno concorso alla commissione di ulteriori attività sicuramente illecite dal punto di vista sportivo e costituenti illecito penale nell’ordinamento statuale. Nel merito i deferiti si dolgono che a favore dei calciatori tesserati opererebbe il principio generale di diritto che “nessuno può essere costretto a testimoniare contro se stesso”. Le dichiarazioni mendaci rese dal Benedettino e dal Boldreghini all’Ufficio Indagini sarebbero quindi scriminate dalla facoltà dell’incolpato sia di tacere che di negare gli addebiti anche affermando il falso. La difesa non si attaglia però al caso concreto. Nell’atto di deferimento l’Organo requirente ha inteso sollevare non già la questione delle dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini da vari tesserati, ma ha limitato la censura all’attività connessa alla predisposizione dei documenti falsificati utilizzati per l’identificazione travisata del Boldreghini. Ciò emerge chiaramente dal fatto che non risultano deferiti né il Rinzivillo né l’allenatore Lelli che pure avevano corroborato con le loro dichiarazioni chiaramente mendaci la tesi della partecipazione alla gara dello stesso Rinzivillo e non del Boldreghini. Ristretto quindi il campo alla vicenda della falsificazione del documento si deve dire innanzitutto che non sussistono dubbi sulla responsabilità dei deferiti. Nella memoria difensiva si dice infatti esplicitamente che la società ha prestato acquiescenza alla sentenza della Commissione Disciplinare le cui risultanze sono da considerare ormai inappellabili per decorso del termine perentorio di gravame. I fatti accertati sono di estrema gravità. La Commissione non si stancherà di evidenziare che la falsificazione di documenti di identità rilasciati dalle competenti Autorità, nella specie una carta d’identità, oltre a configurare un fatto di slealtà sportiva altamente censurabile costituisce un grave reato che può esporre gli autori a gravi sanzioni penali. E’ veramente incredibile che si rischi tanto per far partecipare ad una attività sportiva, per di più non professionale, un atleta che non vi avrebbe diritto. Le responsabilità del Boldreghini sono pacifiche in quanto ha sicuramente concorso nella falsificazione, così come quelle del Benedettino che con la sottoscrizione della lista di gara ha consentito il compimento dell’abuso a cui avrebbe avuto il dovere di opporsi, rifiutando la sottoscrizione. La responsabilità della società e del Presidente sono anch’esse da affermare in quanto nella commissione del fatto è direttamente coinvolta la struttura organizzativa del sodalizio non essendo nemmeno pensabile che abbia ignorato l’attività di falsificazione messa in atto da una pluralità di tesserati. Le sanzioni adeguate al fatto sono fissate come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare al calciatore Boldreghini David (Veio Sporting Club) la squalifica di mesi sei, al calciatore Benedettino Giulio (Veiuo Sporting Club) la squalifica di mesi due, al Presidente della società Veio Sporting Club Leone Gennaro la squalifica di mesi tre ed alla società Veio Sporting Club l’ammenda di € 1.000,00. Si comunichi alle parti interessate
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