COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 19/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Procura Federale – Deferimento del Signor Alessandro Montali, presidente U.S. Imperia 1923 e dell’U.S. Imperia 1923 s.r.l. per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 19/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 - Procura Federale - Deferimento del Signor Alessandro Montali, presidente U.S. Imperia 1923 e dell’U.S. Imperia 1923 s.r.l. per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. La Commissione Disciplinare, letti gli atti del deferimento in epigrafe; preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale nella persona dell’Avv. Paolo Pronzato, con cui si richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: • Alessandro Montali, Presidente U.S. Imperia 1923, anni uno d’inibizione; • U.S. Imperia 1923, ammenda € 500,00 (euro cinquecento/00); rilevato che nessuna delle parti deferite ha presentato memorie difensive, mentre è comparso all’odierna udienza il dirigente signor Gianfranco Montali in rappresentanza del signor Alessandro Montali; osserva: il deferimento ha per oggetto il comportamento dell’U.S. Imperia che nel campionato nazionale dilettanti dell’annata 2004/2005 non aveva corrisposto al calciatore Paolo Antonio Daniele le ultime due mensilità spettanti, per ciò la Commissione Accordi Economici, adita dal calciatore, condannava la società al pagamento delle somme dovute oltre agli interessi, denunciandola alla Procura Federale per l’accertamento di fatti antiregolamentari posti in essere nel procedimento; la mancata esibizione all’ufficio inquirente dell’originale quietanza liberatoria, sostituita da una fotocopia che il calciatore ha affermato di non aver mai sottoscritto, induce a credere, come sostenuto dall’accusa, che il documento sia palesemente artefatto perché composto con mezzi informatici, mediante prelevamento con scanner della firma del Daniele da altro documento; ritenuto che il fatto costituisce evidente violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. ascrivibile al presidente dell’U.S. Imperia 1923, sig. Alessandro Montali e, a titolo di responsabilità diretta, all’U.S. Imperia 1923 (art. 2 comma 4 C.G.S.); per questi motivi dichiara la responsabilità delle parti deferite in ordine ai fatti di cui al deferimento in epigrafe ed irroga al sig. Alessandro Montali, Presidente dell’U.S. Imperia 1923, l’inibizione temporanea per mesi sei, ed all’U.S. Imperia 1923 la sanzione dell’ammenda per € 500,00 (euro cinquecento/00). Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, al Procuratore Federale ed alle parti deferite.
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