COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 – Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del sig. Massimiliano Figus, tesserato per l’A.S.D. Montoggio, e dell’A.S.D. Montoggio per violazione degli art. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S. – Deferimento della società per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 - Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del sig. Massimiliano Figus, tesserato per l'A.S.D. Montoggio, e dell'A.S.D. Montoggio per violazione degli art. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S. – Deferimento della società per responsabilità oggettiva. Con atto del 16 Maggio 2006, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Massimiliano Figus, calciatore tesserato per l’A.S.D. Montoggio, e quest'ultima Società, per rispondere, il primo, della violazione di cui agli articoli 3 comma 1 C.G.S., per avere espresso, in presenza di organi d’informazione ed a mezzo posta elettronica indirizzata al Comitato Provinciale di Genova, giudizi lesivi di persone ed organismi operanti nell’ambito federale ed 1 comma 1 C.G.S. per aver disatteso i principi di correttezza, probità e lealtà sportiva cui sono tenuti tutti i tesserati; la seconda, della violazione di cui all'art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Contestati gli addebiti, nei termini stabiliti gli incolpati sono comparsi in giudizio: il Figus, dimostrando un certo pentimento, ha giustificato il suo comportamento sostenendo di aver agito a caldo, in preda ad una grande amarezza per lo svolgimento dell’importante gara, nella quale riteneva che la sua squadra avesse subito da parte dell’arbitro alcuni ingiusti provvedimenti. Alla odierna riunione è comparso il Procuratore Federale nella persona dell’Avv. Paolo Pronzato, che ha concluso con la richiesta d’affermazione di colpevolezza del Figus e di condanna dello stesso alla squalifica per mesi uno e giorni quindici e della società all’ammenda di € 200,00. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, rileva non sussistere dubbio alcuno sui fatti contestati al calciatore e visto il tenore delle frasi dallo stesso pronunciate, accoglie il deferimento deliberando le sanzioni di cui al dispositivo. Per questi motivi delibera di infliggere al calciatore Figus Massimiliano la squalifica per mesi uno e giorni quindici e condanna l’A.S.D. Montoggio, responsabile oggettiva a’ sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. al pagamento dell’ammenda di € 200,00 (euro duecento). Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, al Procuratore Federale ed ai soggetti deferiti.
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