COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 16 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA LACCO AMENO / GLADIATOR 1924 DELL’8.10.2006 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 16 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA LACCO AMENO / GLADIATOR 1924 DELL’8.10.2006 – ECCELLENZA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni della società Lacco Ameno, sentita quest’ultima società (che ne aveva fatto richiesta) sia nella riunione del 30.10.2006 che in quella odierna, rileva: la vicenda oggetto del reclamo è relativa alla controversa valutazione e dibattuta interpretazione di due diversi commi (3 e 7) dell’art. 17 (“Esecuzione delle sanzioni”) del Codice di Giustizia Sportiva ed alla ancor più vexata quaestio in ordine alla prevalenza tra le due disposizioni. Invero, il richiamato comma 3 prescrive che “il calciatore, colpito da squalifica per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Il citato comma 6, al quale lo stesso comma 3 fa espresso rinvio, a sua volta prescrive che “le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza". Il problema interpretativo, dunque, si configura (in ordine ad un calciatore che, squalificato nel 2005/2006, non abbia scontato un residuo di giornate di squalifica nel corso dell’anno sportivo medesimo ed abbia “cambiato società” nella successiva stagione sportiva) in un’opzione: tra la prevalenza del dettato del comma 3 e la prevalenza del dettato del comma 6. Nell’ipotesi di prevalenza del comma 3, il calciatore deve scontare le giornate di squalifiche esclusivamente nella squadra nella quale giocava quando è stato gravato da squalifica (ad esempio, se squalificato nel Campionato Regionale di Attività Mista, egli non deve scontare la squalifica nella prima squadra). Nell’ipotesi di prevalenza del comma 6, viceversa, avendo “cambiato società”, il calciatore deve scontare il residuo di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Nel caso sottoposto all’esame di questa C.D., il calciatore Avolio Domenico, nato il 10.06.1985, tesserato, per la stagione sportiva 2005/2006, a favore della società Quarto, era stato gravato, per cumulo di ammonizioni, da una giornata di squalifica, come dal C.U. n. 96 del 3.05.2006 del C.R. Campania, in relazione ad una gara della fase finale del Campionato Regionale di Attività Mista (o Juniores) della medesima stagione sportiva 2005/2006. Ad avviso della reclamante, sono da tenere presenti, ai fini della decisione, le seguenti circostanze: 1. Il calciatore in esame non ha scontato, prima della gara di cui al reclamo, la giornata di squalifica, essendo stato, dalla nuova società di appartenenza, inserito nella distinta ufficiale ed utilizzato in occasione della gara Lacco Ameno – Arzanese del 24.09.2006 (prima gara ufficiale, del Campionato Regionale di Eccellenza 2006/2007, disputata dalla medesima società Lacco Ameno); 2. il calciatore stesso avrebbe dovuto scontare, nel rispetto della prescrizione di cui al comma 6 dell’art. 17 C.G.S., la residua sanzione (ovvero, la giornata di squalifica ancora da scontare) nella prima squadra della sua nuova società di appartenenza, per l’appunto la società Lacco Ameno, avendo egli “cambiato società” nell’anno sportivo 2006/2007 (cfr C.U. n. 12/Cf del 23.3.2006 della Corte Federale e delibera del 20.04.2006 della Commissione d’Appello Federale). La richiamata decisione della Commissione d’Appello Federale, ovviamente, costituisce un precedente giurisprudenziale di valore assoluto, al quale questa C.D. non può che attenersi e conformarsi (come già disposto in ordine alle gare Montecalvo / G. Ferrini e La Baronia / Audax Volturno, con le relative delibere, pubblicate sul C.U. n. 99 dell’11.05.2006, alle pagg. 2541/2543), a maggior ragione per due motivazioni essenziali ed ineludibili: la prima, che attiene all’inconfutabile analogia tra il caso oggetto della vicenda della gara Ravenna / Genoa (di cui al citato C.U. n. 12/Cf del 23.03.2006) e quello del reclamo in esame della società Gladiator 1924; la seconda, che si riferisce al parere interpretativo della Corte Federale, di cui al citato C.U. n. 12/Cf del 23.03.2006. Non può trovare accoglimento, viceversa, alcuna delle due motivazioni, di cui alle richiamate controdeduzioni della società Lacco Ameno. Invero: 1. non vi è stata alcuna erronea applicazione, da parte del Giudice Sportivo del C.R. Campania, dell’art. 14, comma 12, lettera a), C.G.S., in quanto le ammonizioni del Campionato Regionale di Attività Mista non si annullano prima della fase finale regionale (diversamente da quel che è disposto, dal comma 12 dell’art. 14 C.G.S., in ordine alle gare di Play-off e di Play-out). Si veda, al riguardo, la chiara normativa del relativo Regolamento – oltretutto in vigore da lungo periodo – esattamente inversa rispetto a quanto indicato nelle controdeduzioni della società Lacco Ameno, che disciplina la fase finale del Campionato medesimo, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 27 settembre 2005 del C.R. Campania, alla pag. 385: “Le ammonizioni sanzionate nel corso del Campionato sono integrate da quelle eventuali della fase finale regionale”; 2. la circostanza che la società Lacco Ameno sia venuta a conoscenza della squalifica a carico del calciatore soltanto a seguito del ricevimento del reclamo in esame non può in alcuna misura incidere sul giudizio di riferimento, in ragione del dettato dell’art. 13, comma 2, N.O.I.F., il quale sancisce che “le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi Comunicati Ufficiali” (anche a voler sorvolare sull’elementare constatazione che, in ogni caso, della squalifica a suo carico fosse certamente al corrente il calciatore interessato). In occasione dell’audizione della riunione del 13.11.2006, l’assistente giuridico della società Lacco Ameno, avv. Nicola Nicolella, ha insistito: 1. sulla “disparità di trattamento tra il giocatore che resta nella squadra originaria e lo stesso giocatore, trasferito ad altra compagine calcistica…”. Sul punto, deve necessariamente rinviarsi a quanto già enunciato da questa C.D., nel testo di questa delibera, con particolare riferimento alla richiamata decisione della C.A.F. ed alla citata pronuncia della Corte Federale; 2. sull’analogia tra la fase finale del Campionato Regionale di Attività Mista ed i Play-off e Play-out, motivo per il quale la squalifica a carico del calciatore in argomento avrebbe dovuto essere ritenuta nulla. In ordine a questa seconda obiezione, pur suggestiva ed articolata, questa C.D. deve necessariamente osservare: a) che prevale, senza dubbio veruno, su qualsiasi considerazione di altro genere, la vigenza del citato Regolamento della fase finale regionale del Campionato di Attività Mista, con la sua chiara e netta normativa, che non si presta ad equivoco alcuno, né ad interpretazione alternativa; b) che, in ogni caso, un’eventuale impugnazione della sanzione disciplinare non può essere proposta di gran lunga ex post (al di là di ogni compatibile limite temporale), soltanto in ragione ed in conseguenza di un reclamo, per cui ogni valutazione in argomento deve ritenersi assolutamente improponibile. Deve, dunque, concludersi che, alla gara in esame, il calciatore in argomento abbia partecipato, a favore della società Lacco Ameno, in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Gladiator 1924, di infliggere a carico della società Lacco Ameno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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