COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 16 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS CAIVANESE – GARA BOYS CAIVANESE / LACCO AMENO DELL’1.10.2006 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 16 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BOYS CAIVANESE – GARA BOYS CAIVANESE / LACCO AMENO DELL’1.10.2006 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva, preliminarmente, che il reclamo va dichiarato inammissibile, in ragione della data di effettiva spedizione del reclamo (11.10.2006, con raccomandata n. 129032331243, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S., che è di sette giorni dalla data di disputa della gara). Quanto alle controdeduzioni della società Lacco Ameno ed alla richiesta di connessione con il fascicolo concernente la gara Lacco Ameno – Gladiator dell’8.10.2006, questa C.D. deve giudicare nullo il relativo atto, in quanto privo di firma. Infine, atteso il tentativo della società reclamante, Boys Caivanese, di formalizzazione – sotto il profilo dei termini temporali – del reclamo, mediante una documentazione che si appalesa artefatta quanto alle modalità di spedizione, questa C.D. dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R. Campania, per l’attivazione del relativo deferimento disciplinare. Sul punto, deve invero evidenziarsi che la società Boys Caivanese, invitata a produrre probante attestazione postale, idonea a dimostrare la conformità della data di spedizione del reclamo, si è limitata a depositare le ricevute delle raccomandate postali di riferimento (quella innanzi citata e quella rimessa alla società controparte). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; ordina la trasmissione degli atti al Presidente del C.R. Campania, per l’attivazione del relativo deferimento disciplinare; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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