COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 16 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASAPESENNA – GARA BOYS CARDITO / CASAPESENNA DEL 22.10.2006 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 16 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASAPESENNA – GARA BOYS CARDITO / CASAPESENNA DEL 22.10.2006 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audita la società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, rileva che il reclamo non può trovare accoglimento, in ragione della congruità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Palmieri Antonio. Egli, invero, è stato gravato da cinque giornate di squalifica, in ragione della gravità del suo comportamento, in occasione della gara indicata in epigrafe, come segnalato dall’Assistente ufficiale dell’arbitro: in via preliminare, la “condotta violenta” (addirittura, avergli tirato “i capelli, facendolo barcollare” e “nel contempo” colpendolo “con una manata al volto”); inoltre, in immediata sequenza temporale, l’ingiuria e la minaccia (peraltro, riportate in modo specifico e chiaro nel referto) nei confronti dell’Assistente ufficiale dell’arbitro. Deve ulteriormente precisarsi che, attesa la chiarezza e la specificità del rapporto ufficiale di riferimento (quello, si ribadisce, dell’Assistente dell’arbitro), assolutamente privo di elementi di incertezza od incongruenza, questa Commissione Disciplinare giudica di non poter accedere alla richiesta di supplemento di istruttoria. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Casapesenna; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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