COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 16 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA STELLA CIOFFI / AVLES LUSTRA DEL 22.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 41 del 16 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AVLES LUSTRA – GARA STELLA CIOFFI / AVLES LUSTRA DEL 22.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Avles Lustra per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Angrisani Carlo e Esposito Alessandro, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Va premesso che i predetti atleti, come dal C.U. n. 102 del 25.5.2006, pag. 2613, relativo alla gara del 21.5.2006, ultima dello scorso Campionato, venivano sanzionati dal Giudice Sportivo con la squalifica per una giornata di gara per cumulo di ammonizioni. Sotto il profilo dell’esecuzione delle rispettive sanzioni, le due posizioni soggettive devono essere differenziate. Invero, il calciatore Esposito Alessandro ha scontato la squalifica a suo carico, non essendo stato – nella prima giornata di gare del corrente Campionato – né utilizzato, né inserito nella distinta ufficiale. Viceversa, il calciatore Angrisani Carlo ha partecipato, non avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione, non scontata), sia alla prima gara del corrente Campionato (Atletik Torchiara – Stella Cioffi del 14.10.2006), sia alla gara in esame, conseguentemente violando la prescrizione di cui all’art. 17, comma 6, C.G.S. Pertanto, a carico della società Stella Cioffi deve essere inflitta la sanzione prevista dall’art. 12, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Avles Lustra, di infliggere a carico della società Stella Cioffi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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