COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASANOVA – GARA SAN CASTRESE / CASANOVA DEL 29.10.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CASANOVA – GARA SAN CASTRESE / CASANOVA DEL 29.10.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo presentato dalla società Casanova a questa C.D. è privo della ricevuta della raccomandata di spedizione della copia alla società controparte. Il reclamo è privo, quindi, di un requisito essenziale ai fini della validità del reclamo, in violazione della prescrizione di cui all’art. 42, comma 6, del C.G.S. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, in base a quanto disposto dall’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Casanova.
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