COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. BELLONA – GARA CALES / ATL. BELLONA DEL 19.10.2006 – 2^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. BELLONA – GARA CALES / ATL. BELLONA DEL 19.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo (con il quale è stata impugnata la sanzione disciplinare di due giornate di squalifica a carico dei calciatori De Stefano Antonio e Nominato Vincenzo), rileva, in via preliminare, che esso è inammissibile. Infatti, l’art. 41, comma 3, lettera b), C.G.S., prescrive la non impugnabilità del provvedimento di squalifica a carico di calciatori “fino a due giornate di gara”. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Atletico Bellona.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it