COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SANITÀ – GARA RIN. PARTENOPEA / SANITÀ DEL 12.11.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SANITÀ – GARA RIN. PARTENOPEA / SANITÀ DEL 12.11.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va respinto, in quanto il comportamento scorretto del calciatore Garofalo Giovanni è stato posto in essere non nel corso di una azione di gioco. Pertanto si ritiene congrua all’infrazione commessa dal calciatore la squalifica determinata dal Giudice Sportivo di primo grado. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Sanità.
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