COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS MARINA – GARA ASCEA ONLUS / VIRTUS MARINA DEL 22.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 23 Novembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS MARINA – GARA ASCEA ONLUS / VIRTUS MARINA DEL 22.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, come appropriatamente sottolineato nelle controdeduzioni della società Ascea Onlus, in calce all’atto di gravame non è apposta alcuna firma da parte del presidente della società ricorrente, Virtus Marina. È mancato, quindi, un requisito essenziale dell’atto, necessario per poter ricondurre il reclamo a soggetto legittimato alla proposizione dell’impugnativa. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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