COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLO LAURO – GARA S,VALENTINO / VALLO LAURO DEL 7.10.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 07 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VALLO LAURO – GARA S,VALENTINO / VALLO LAURO DEL 7.10.2006 – 1^ CAT. La C.D. visti gli atti ufficiali, rileva che la società reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo, con la produzione del ricorso rituale. Di conseguenza, è venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio davanti a questa Commissione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 8, C.G.S., il preannunciato reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Vallo Lauro.
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