COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONDIAL AGROPOLI – GARA PERDIFUMO / MONDIAL AGROPOLI DEL 22.10.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 50 del 14 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MONDIAL AGROPOLI – GARA PERDIFUMO / MONDIAL AGROPOLI DEL 22.10.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo presentato dalla società Mondial Agropoli Soccer è privo della ricevuta della raccomandata di spedizione alla società controparte. Il reclamo è, quindi, privo di un requisito essenziale ai fini della sua validità, in violazione della prescrizione di cui all’art. 42, comma 6, C.G.S. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto della disposizione di cui all’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Mondial Agropoli.
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