COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BODY AND SOUL C5 – GARA CALCIO CUMA / BODY AND SOUL DEL 4.11.06 – C/5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BODY AND SOUL C5 – GARA CALCIO CUMA / BODY AND SOUL DEL 4.11.06 – C/5 SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è parzialmente fondato. Infatti, sentito a chiarimenti l’arbitro ed il Presidente della società reclamante, che ne aveva fatto rituale richiesta, è emerso che sebbene l’allenatore, sig. Russo Ciro, abbia assunto un atteggiamento irriguardoso e ingiurioso nei confronti del direttore di gara, appare equo ridurre la squalifica in termini di congruità e conformità all’effettiva gravità dell’infrazione commessa. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre al 4.1.2007 l’inibizione a carico dell’allenatore, sig. Russo Ciro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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