COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MARSON – GARA MARSON / MIRACOLI SOCCER DEL 28.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MARSON – GARA MARSON / MIRACOLI SOCCER DEL 28.10.2006 – 2^ CAT. La .C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va parzialmente accolto. La reclamante si duole che, in occasione della gara de qua, sono stati adottati provvedimenti, che la società ritiene non legittimi, nei confronti di due calciatori tesserati con la stessa, sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale. Esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’arbitro per gli opportuni chiarimenti, v’è da rilevare che: in relazione alla sanzione comminata al calciatore Cenni Pasquale (n. 7), l’arbitro in sede di audizione ha riconosciuto l’errore di trascrizione del nominativo ed ha precisato che il provvedimento disciplinare era stato adottato nei confronti del calciatore che indossava la maglia n. 6 (ovvero, il calciatore Del Piano Vincenzo), a seguito della sua condotta, così come è stata riportata nel referto di gara; relativamente al comportamento del calciatore Pellegrino Tommaso, invece, il direttore di gara ha confermato quanto narrato nel medesimo referto. P.Q.M. DELIBERA di revocare la sanzione a carico del sig. Cenni Pasquale; di rimettere gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza da adottare nei confronti del calciatore Del Piano Vincenzo; di respingere il reclamo, in ordine al calciatore Pellegrino Tommaso; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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