COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ALBINEA per presunta irregolarità gara ALBINEA – GALILEO del 17.9.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA U.S.ALBINEA per presunta irregolarità gara ALBINEA - GALILEO del 17.9.2006 L’U.S.ALBINEA, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in ordine della gara di cui all’oggetto, in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file della POL.GALILEO GIOCOVOLLEY, il calc.MARCHI THOMAS, nato l’8.2.1984, “pur non avendo titolo a parteciparvi in quanto squalificato comE da C.U.n.38 pagina 9 del 27.4.2006 emesso dal Comitato di Reggio Emilia. Chiede la vittoria a tavolino per la posizione irregolare del suddetto calciatore”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 38 del Comitato di Reggio Emilia, datato 27.4.2006, in relazione al campionato provinciale Under 21, fra i giocatori espulsi dal campo, il calc.MARCHI THOMAS, allora tesserato per l’A.S.Sant’Agostino, risulta squalificato per 3 giornate di gara; - valutato, pertanto, che il calc.MARCHI THOMAS ha partecipato, nelle file della POL.GALILEO GIOCOVOLLEY, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : ALBINEA 1 – GALILEO 1) senza averne titolo , in quanto la squalifica sopra indicata non era ancora stata scontata; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla POL.GALILEO GIOCOVOLLEY la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara ALBINEA - GALILEO del 17.9.2006 ed al calc.MARCHI THOMAS 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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