COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA – I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA S.C.POSSIDIESE avverso squalifica all’11.11.2006 calc.LOSCHI PIETRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 13.9.2006 gara POSSIDIESE – MEDOLLA del 10.9.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 04/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA – I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA S.C.POSSIDIESE avverso squalifica all’11.11.2006 calc.LOSCHI PIETRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 10 del 13.9.2006 gara POSSIDIESE – MEDOLLA del 10.9.2006 La S.C.POSSIDIESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc.LOSCHI “ha si spinto il Direttore di gara, ma nell’atto non vi era alcuna volontarietà in quanto l’arbitro si è fermato di scatto dopo il fischio per una punizione, il calciatore in corsa, forse anche poco lucido per la stanchezza, se lo è trovato davanti e per non travolgerlo ha allungato istintivamente le mani, colpendolo alla schiena; riteniamo che il provvedimento assunto sia estremamente punitivo proprio per la non volontarietà e perché il calciatore, all’esibizione del cartellino rosso, ha accettato senza nessuna reazione la decisione arbitrale, facendo si che il clima in campo rimanesse sereno”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di avere espulso il calc.LOSCHI perché, protestando, lo spingeva con entrambe le mani alla schiena , facendolo avanzare di circa 1 metro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica all’11.11.2006 del calc.LOSCHI PIETRO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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