COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 17 RECLAMO PROPOSTO DA S.D.MELDOLESE avverso inibizione al 26.11.2006 dir.acc.uff.BERTACCINI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 4.10.2006 gara VIRTUS PREMILCUORE – MELDOLESE dell’1.10.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 17 RECLAMO PROPOSTO DA S.D.MELDOLESE avverso inibizione al 26.11.2006 dir.acc.uff.BERTACCINI DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 13 del 4.10.2006 gara VIRTUS PREMILCUORE – MELDOLESE dell’1.10.2006 La S.D.MELDOLESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il dir.BERTACCINI a fine partita si è rivolto al Direttore di gara per chiedere chiarimenti e questi “ha mostrato sufficienza e disprezzo ed addirittura dopo aver sbeffeggiato il sig.BERTACCINI per il suo orologio non perfettamente funzionante, lo ha anche minacciato dicendogli che sarebbe stato fuori dal campo per molto tempo. Circa “il comportamento violento nei confronti di un suo giocatore” osserva che “tale comportamento era tutt’altro che violento, al più lo si può considerare chiassoso in quanto si discuteva in merito al comportamento da tenersi nei confronti di tali situazioni”. Chiede il “proscioglimento di qualsiasi addebito ed esclusione di qualsiasi responsabilità o, in subordine, congrua riduzione della squalifica”. La Commissione - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il dir.acc.uff.BERTACCINI, a fine gara, avvicintoglisi, gli urlava frasi offensive, tenendo poi un comportamento violento nei confronti di un giocatore della sua squadra, colpendolo con calci, ed all’invito di allontanarsi dal recinto di gioco, si rifiutava, reiterando le esternazioni anche nei confronti dei calciatori della S.D.Meldolese e dovevano intervenire dirigenti della squadra ospitante per accompagnarlo all’esterno del campo, COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C2 d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 26.11.2006 del dir.acc.uff.BERTACCINI DANIELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata
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