COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAMMARTINESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 4.10.2006 gara SAMMARTINESE – CAMPAGNOLA del 27.9.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA EMILIA I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAMMARTINESE avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 13 del 4.10.2006 gara SAMMARTINESE – CAMPAGNOLA del 27.9.2006 L’U.S.SAMMARINESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che : 1) dagli atti ufficiali “non risulta in modo esplicito il motivo della sospensione definitiva della gara”. A tesserati della ricorrente l’arbitro avrebbe dichiarato di aver sospeso la gara perché, sommando le tre interruzioni forzate per problemi di illuminazione, era stato raggiunto il canonico tempo di attesa pari a 45’; 2) l’arbitro ha omesso di scrivere sul referto che, dopo la prima interruzione, si è recato nel proprio spogliatoio(per consultare il regolamento o per telefonare al C.R.A.?), perdendo così di vista la situazione del campo di gioco, venendo così meno al proprio dovere di controllare la partita; 3) dopo il triplice fischio , mentre i giocatori e l’arbitro uscivano dal terreno di gioco, l’illuminazione stava tornando per la terza volta a pieno regime; 4) l’arbitro riferisce di aver richiesto il parere dei giocatori di entrambe le squadre in occasione di ciascuna sospensione, venendo meno a quanto prescritto dall’art.60 comma 1 delle N.O.I.F.; 5) l’arbitro, prima di lasciarsi convincere dalle pressioni sempre più insistenti dei tesserati dell’U.S.Campagnola, aveva manifestato la volontà di portare comunque a termine la gara, nonostante il traliccio(uno su quattro) avesse un alternarsi di funzionamento/non funzionamento e fosse, al momento, ancora del tutto spento. Ritenendo che, per quanto successo, non possa esserle addebitata alcuna responsabilità, chiede la ripetizione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) circa alla metà del primo tempo (la gara era iniziata alle ore 20,30) si è spento un riflettore ed a causa della mancanza di visibilità la gara veniva sospesa e, poi, ripresa alla riaccensione di detto riflettore, dopo circa 20 minuti; 2) poco prima della metà del secondo tempo lo stesso riflettore si spegneva nuovamente e la gara veniva ancora sospesa e poi ripresa, dopo ancora circa 20 minuti, quando il riflettore riprendeva a funzionare; 3) al 35° del secondo tempo venendo ancora meno la luce, sempre a causa dello spegnimento della stessa fonte luminosa, l’arbitro sospendeva definitivamente la gara; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che con lo spegnimento del riflettore(uno su quattro), come indicato a referto, “non sussisteva visibilità adatta a giocare” ; - considerato che l’U.S.SAMMARTINESE non ha validamente provato la riferibilità dell’evento a causa di forza maggiore, allegando eventualmente una inoppugnabile causa di giustificazione, quale ad esempio la contemporanea caduta della illuminazione in tutta la zona circostante; - ritenendo applicabile, nel caso di specie, la decisione ufficiale n.3 della F.I.G.C. annessa alla Regola 1 del Regolamento del gioco del calcio, secondo cui le società ospitanti sono responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, impianto di illuminazione artificiale incluso(cfr.C.A.F. decisione n. 8 del 19.1.1995 app.A.S.Messina Calcio); - - visti gli artt.12 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’U.S.SAMMARTINESE, confermando la decisione assunta in primo grado con l’inflizione a carico della reclamante della punizione sportiva della perdita per 0 – 3 della gara SAMMARTINISE – CAMPAGNOLA del 27.9.2006. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it