COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 21 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REDA avverso squalifica per 4 giornate calc.BENDINI PIERCARLO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 13 dell’11.10.2006 gara VILLANOVA – REDA dell’8.10.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 02/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 21 RECLAMO PROPOSTO DA U.S.REDA avverso squalifica per 4 giornate calc.BENDINI PIERCARLO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 13 dell’11.10.2006 gara VILLANOVA – REDA dell’8.10.2006 L’U.S.REDA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.BENDINI, che aveva subito un colpo al volto si avvicinava velocemente all’arbitro per mostrare le conseguenze del colpo ricevuto, per contestare la decisione di assegnare la punizione a favore dell’avversario. “Nel fare questo, in modo del tutto involontario, ha inavvertitamente pestato il piede all’arbitro”. Chiede una riduzione della sanzione.La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, dopo che gli era stato fischiato un fallo a carico, il calc.BENDINI, protestando, gli si è avvicinato, faccia a faccia, mostrandogli il labbro, e contemporaneamente gli pestava volontariamente un piede, nonostante egli avesse cercato di ritrarlo, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.BENDINI PIERCARLO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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