COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 08/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 24 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.LA PIEVE NONANTOLA avverso squalifica per 4 giornate calc.CONTE VINCENZO ed al 19.12.2006 calc.CASACCIO LUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 18.10.2006 gara LA PIEVE NONANTOLA – SAMMARTINESE del 15.10.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 08/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 24 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.LA PIEVE NONANTOLA avverso squalifica per 4 giornate calc.CONTE VINCENZO ed al 19.12.2006 calc.CASACCIO LUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 18.10.2006 gara LA PIEVE NONANTOLA – SAMMARTINESE del 15.10.2006 Il G.S. LA PIEVE NONANTOLA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) relativamente al calc.CONTE “la sua riprovevole esuberanza è stata provocata da oltre mezz’ora di falli(anche dolorosi fisicamente) da lui subiti, senza alcuna reazione vendicativa; 2) “il maldestro gesto del calc.CASACCIO nei confronti dell’arbitro, che può essere ritenuto esagerato, non era in alcun modo diretto in maniera che potesse intenzionalmente, COPPA EMILIA ROMAGNA CALCIO FEMMINILE SERIE D recare alcun danno fisico alla persona, bensì una reazione - della quale peraltro il CASACCIO ha mostrato, purtroppo con ritardo, segni di assoluto rincrescimento e pentimento – alla tensione procuratagli dall’incontro. Pur comprendendo che nulla può giustificare alcuna violenza né fisica né verbale durante una partita, abbiamo internamente valutato il comportamento di questi due giovani, che hanno un curriculum disciplinare decisamente valido, e ci rivolgiamo a Voi affinché vogliate eventualmente, e a vostra intera discrezione, riesaminare le loro posizioni e possibilmente modificare le vostre sanzioni”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato integralmente il referto originario dal quale si evince che : 1) il calc.CASACCIO, dopo che gli era stato fischiato un fallo a carico, correva verso l’arbitro e gli appoggiava le mani sul petto, senza arrecare danni fisici, e, dopo una espressione blasfema, gli rivolgeva frasi offensive, venendo conseguentemente espulso; 2) il calc.CONTE, a gioco fermo, usava atti di violenza nei confronti di un giocatore avversario ed all’atto della esibizione del cartellino rosso, offendeva ripetutamente l’arbitro, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.CONTE VINCENZO ed al 19.12.2006 del calc.CASACCIO LUIGI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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