COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PIETRACUTA avverso squalifica per 8 giornate calc.MORONI ANDREA, inibizione al 30.11.2006 ass.SACCANI DIEGO ed al 31.12.2006 dir.add.arb.PAOLINI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 16 del 26.10.2006 gara PIETRACUTA – ATLETICO SAN MAURO del 22.10.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA U.S.PIETRACUTA avverso squalifica per 8 giornate calc.MORONI ANDREA, inibizione al 30.11.2006 ass.SACCANI DIEGO ed al 31.12.2006 dir.add.arb.PAOLINI GIANLUCA delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 16 del 26.10.2006 gara PIETRACUTA – ATLETICO SAN MAURO del 22.10.2006 L’U.S.PIETRACUTA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che : 1) il calc.MORONI “ha effettivamente fatto un fallo di reazione sull’avversario dando una manata e non un violento pugno come scritto; oltretutto il giocatore colpito non è assolutamente svenuto, evento che può essere confermato anche dai componenti della Croce Verde di Novafeltria che sono intervenuti sul campo. Anzi il giocatore avversario è stato invitato dai compagni a rimanere a terra. Nel fatto bisogna anche tenere conto che il colpito, per tutta la gara, ha avuto un comportamento antisportivo, simulando ed offendendo; 2) l’ass.SACCANI, alla fine della gara è intervenuto per calmare gli animi ed assolutamente non ha colpito alcuno con un calcio; 3) il dir.add.arb.PAOLINI ha avuto un diverbio a fine gara con un giocatore avversario; le offese sono state reciproche. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato pienamente il referto originario dal quale si evince che : 1) il calc.MORONI, a gioco fermo, colpiva con un violentissimo pugno al viso un giocatore avversario, procurandogli un profondo taglio al labbro superiore e, per alcuni secondi, la perdita dei sensi; 2) l’ass.SACCANI, al termine della gara, colpiva con un calcio, da dietro, la gamba di un giocatore della squadra avversaria; 3) il dir.add.arb.PAOLINI spintonava più volte un giocatore dell’Atl.San Mauro, nei confronti del quale urlava, più volte, frasi offensive; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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