COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 15/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BARAGAZZA avverso squalifica per 3 giornate calc.CECCARINI LUCA, SANDRETTI SAMUELE e SPERATI GIANLUCA, per 4 giornate calc.SAMMARCHI MAICOL, inibizione al 2.1.2007 dir.acc.uff.RULLO MARCO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 2.11.2006 gara AMATORI PIOPPE – BARAGAZZA del 29.10.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 15/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BARAGAZZA
avverso squalifica per 3 giornate calc.CECCARINI LUCA, SANDRETTI SAMUELE e SPERATI GIANLUCA, per 4
giornate calc.SAMMARCHI MAICOL, inibizione al 2.1.2007 dir.acc.uff.RULLO MARCO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 2.11.2006
gara AMATORI PIOPPE – BARAGAZZA del 29.10.2006
L’A.S.BARAGAZZA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che, dopo aver espulso un
calciatore dell’A.S.Baragazza che si lamentava degli eccessivi minuti di ricupero, provvedimento poi non trascritto a referto, l’arbitro
continuava a dirigere la gara a senso unico, invertendo punizioni clamorose e, tra lo stupore generale, concedeva un calcio di rigore
a favore del F.C.Amatori Pioppe e dopo la realizzazione fischiava la fine. Le proteste a fine gara sono state sicuramente concitate,
ma non hanno mai pasato i limiti dell’educazione. Tiene a precisare che “nessuno dei giocatori pescati a caso per la squalifica, ha
mancato di rispetto al direttore di gara, ed in particolare CECCARINI LUCA, che sostituito prima della fine della gara, non era più
presente al campo”. Chiedendo un confronto con il giudice di gara, la Società “è ferma nel non accettare riduzioni delle squalifiche,
perché un qualunque accordo significherebbe l’ammissione di una colpa, che in questo caso non abbiamo avuto”.
La Commissione,
- premesso che le disposizioni regolamentari in atto (art.30 C.G.S.) non consentono il richiesto confronto con
l’arbitro;
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, dopo avere precisato che nel corso dell’incontro non sono
avvenute espulsioni e di essere certo della identificazione del calc.CECCARINI, ha confermato il referto originario, dal quale si rileva
che : 1) a fine gara i calc.SANDRETTI, SPERATI, CECCARINI e SAMMARCHI gli rivolgevano ripetute frasi offensive, anche
minacciose il calc.SAMMARCHI; 2) sempre al termine della partita il dir.acc.uff.RULLO gli rivolgeva reiterate frasi offensive e
minacciose;
- - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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