COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MONTECAVOLO per presunta irregolarità gara LUZZARA CALCIO – MONTECAVOLO del 5.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MONTECAVOLO
per presunta irregolarità
gara LUZZARA CALCIO – MONTECAVOLO del 5.11.2006
L’U.S.MONTECAVOLO eccepisce in ordine alla gara sopra indicata “per la posizione irregolare del calc.TERRERA
DANIEL, nato il 6.5.1974 e tesserato a favore della società G.S.LUZZARA CALCIO. Il calciatore sopraccitato ha preso parte alla gara
in oggetto senza averne titolo in quanto risultava essere inibito fino al giorno 5.11.2006, come evidenziato alla pagina 17 del
C.U.n.15 del C.P. di Reggio Emilia datato 2.11.2006). Per questo motivo l’U.S.MONTECAVOLO chiede che siano presi i
provvedimenti disciplinari del caso(vittoria a tavolino a favore della società reclamante)”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 15 del C.P. di Reggio Emilia, datato 2.11.2006, il
dir.TERRERA DANIEL, risulta inibito sino al 5.11.2006;
- valutato, pertanto, che il calc.TERRERA DANIEL ha partecipato, nelle file del G.S.LUZZARA CALCIO, alla gara
di cui all'oggetto (terminata con il risultato : LUZZARA 2 – MONTECAVOLO 0) senza averne titolo , in quanto inibito ai sensi
dell’art.14 comma 1 lett.e) “a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.”;
- visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al G.S.LUZZARA CALCIO la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara LUZZARA CALCIO –
MONTECAVOLO del 5.11.2006 ed al calc.TERRERA DANIEL 1 giornata di squalifica.
Nulla dispone per la tassa non versata .
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