COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUATTRO CASTELLA per presunta irregolarità gara CASTELNOVESE – QUATTRO CASTELLA dell’1.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 22/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUATTRO CASTELLA
per presunta irregolarità
gara CASTELNOVESE – QUATTRO CASTELLA dell’1.11.2006
L’A.S.QUATTRO CASTELLA, erroneamente indirizzando ad altro Organo della giustizia sportiva, eccepisce in
ordine alla gara sopra indicata in quanto alla stessa avrebbe preso parte nelle fila della POL.CASTELNOVESE il
calc.RUSPAGGIARI CRISTIAN, nato il 21.7.1972, squalificato per 3 giornate, come da C.U.n. 17 datato 2.11.2006 del Giudice
Sportivo, per espulsione avventa nel corso della partita del 22.10.2006. Chiede “la vittoria all’A.S.QUATTRO CASTELLA, con ogni
conseguente più utile pronuncia”.
La Commissione
- visti gli atti ufficiali;
- verificato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 17 del C.R.E.R., datato 2.11.2006, in relazione alle
gare del 22.10.2006, fra i giocatori espulsi, il calc.RUSPAGGIARI CRISTIAN risulta squalificato per 3 giornate;
- atteso che l’art.41 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara
ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del G.S.”
- accertato che, in esatta applicazione del precitato art.41 del C.G.S., il calc.RUSPAGGIARI DINO non ha preso
parte alla gara Ciano – Castelnovese del 29.10.2006;
- considerato che la squalifica per 3 giornate, comprensiva della giornata già scontata, come detto sopra, il
29.10.2006 e, quindi, per rimanenti 2 gare, ai sensi dell’art.17 comma 2 (“ le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati
devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U.”) doveva essere
scontata a partire dal 3.11.2006;
- valutato, pertanto, in virtù delle considerazioni sopra esposte, che il calc.RUSPAGGIARI CRISTIAN aveva
pieno titolo per prendere parte alla gara indicata in epigrafe,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo proposto dall’A.S.QUATTRO CASTELLA, confermando il risultato acquisito sul campo
: CASTELNOVESE 1 – QUATTRO CASTELLA 0.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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