COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 29/11/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 49 RECLAMO PROPOSTO DA POL. GIOCO E VITA avverso squalifica al 30.4.2007 all.VISTOLI RICCARDO delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 19 del 15.11.2006 gara BANDO – POL.GIOCO E VITA del 12.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 29/11/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
49 RECLAMO PROPOSTO DA POL. GIOCO E VITA
avverso squalifica al 30.4.2007 all.VISTOLI RICCARDO
delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 19 del 15.11.2006
gara BANDO – POL.GIOCO E VITA del 12.11.2006
La POL.GIOCO E VITA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “è pur vero che
il sig.VISTOLI RICCARDO era stato espulso per plateali offese al D.d.G. e che, in seguito, durante e dopo la gara, reiterava il
comportamento offensivo, ma è altrettanto vero che il sig.VISTOLI RICCARDO non ha assolutamente avuto e/o accennato alcun
tentativo di contatto fisico”. Facendo riferimento ad altri più gravi comportamenti, sanzionati con punizioni più lievi, chiede una
riduzione della squalifica.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato
che l’all.VISTOLI, allontanato per avergli rivolto offese, per il restante della gara, fuori dal terreno di gioco, continuava nelle
esternazioni ed al termine della partita, gli impediva di entrare nello spogliatoio, protendendo le braccia con i pugni rivolti verso di
lui, giungendo sino a non più di venti centimetri dal suo viso, provvidenzialmente bloccato a forza dal dirigente addetto all’arbitro e
dagli addetti alla forza pubblica sostitutiva che lo allontanavano e lo obbligavano, con grosse difficoltà, ad entrare nello spogliatoio
della squadra;
- visto l’art.16 comma 1 del C.G.S. e considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o
situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.4.2007 dell’all.VISTOLI RICCARDO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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