COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 51 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. F.C.FINALE avverso squalifica per 4 giornate calc.PALMIERI LORENZO ed al 28.2.2007 all.MARANI LORIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 22.11.2006 gara FINALE – FOLGORE BAGNO del 19.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 51 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. F.C.FINALE avverso squalifica per 4 giornate calc.PALMIERI LORENZO ed al 28.2.2007 all.MARANI LORIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 22.11.2006 gara FINALE – FOLGORE BAGNO del 19.11.2006 L’A.S. F.C.FINALE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, facendo presente che : 1) il calc.PALMIERI “dopo l’ammonizione ha protestato animatamente e per questo probabilmente è stato giusto il cartellino rosso, ma non sono assolutamente esatte tutte le ingiurie e le parolacce riportate, anche con poco buon gusto, nel referto stesso in quanto PALMIERI non ha né insultato e né tantomeno assurdamente minacciato di morte il direttore di gara”; 2) alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria l’all.MARANI “è effettivamente andato a protestare animatamente con l’assistente n.1, rivolgendosi a lui anche con frasi poco rispettose sul suo operato, su cui è indubbio che sia giusta una sanzione, ma è fondamentalmente inesatto il fatto che il MARANI abbia scalciato più volte, senza motivo, l’all.Torroni che si era infilato nella scaramuccia, ma bensì non per difendere né l’arbitro e né tantomeno l’assistente(non esiste nessun motivo logico per cui avesse dovuto farlo), ma solamente per evitare che le ragioni di MARANI spingessero l’arbitro ad annullare la rete della Folgore Bagno, come peraltro sarebbe stato corretto”. Chiede una riduzione delle sanzioni. COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE C1 La Commissione, - - visti gli atti ufficiali; - - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.PALMIERI, dopo essere stato ammonito, pronunciata una frase blasfema, urlava all’arbitro veementi proteste e, dopo l’esibizione del conseguente cartellino rosso, indirizzava all’arbitro frasi offensive e gravemente minacciose, cercando di avvicinarglisi agitando un braccio con il pugno chiuso, venendo allontanato a forza da un compagno di squadra, reiterando le offese anche al termine della gara; 2) l’all.MARANI correva verso un assistente dell’arbitro protestando energicamente per la mancata concessione della sostituzione di un calciatore del F.C.FINALE, venendo trattenuto dall’allenatore della squadra avversaria che, nella concitazione, veniva colpito da due violenti calci ad uno stinco, mentre lo stesso all.MARANI indirizzava al predetto assistente frasi offensive e minacciose, persistendo nel comportamento minaccioso nei confronti dell’assistente al quale si avvicinava sino a non più di 50 centimetri, venendo, comunque, trattenuto da componenti della panchina avversaria; - - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.PALMIERI LORENZO ed al 28.2.2007 dell’all.MARANI LORIS. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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