COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C. POL.POGGESE avverso squalifica al 28.2.2007 all.FORLANI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 22.11.2006 gara POGGESE – LIBERTASARGILE del 19.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C. POL.POGGESE avverso squalifica al 28.2.2007 all.FORLANI LUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 22.11.2006 gara POGGESE – LIBERTASARGILE del 19.11.2006 L’A.C.POL.POGGESE ricorre avverso il sopraindicato provvedimento “dichiarando che in tutta onestà è vero che il proprio allenatore, al termine della gara, affrontava il direttore di gara offendendolo con toni alterati, ma è altresì onesto sostenere che nessun tentativo di aggressione è stato intentato contro l’arbitro. Il dirigente della ns.società addetto all’arbitro, come riportato nel provvedimento in oggetto, ha si accompagnato come suo dovere il direttore di gara negli ultimi 20-30 metri che dal terreno di gioco lo separavano dallo spogliatoio, ma non ha dovuto di certo trattenere il proprio allenatore che, trovandosi alle spalle di entrambi, avrebbe potuto teoricamente espletare l’aggressione”. Chiede una sanzione meno severa. La Commissione, - - visti gli atti ufficiali; - - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che l’all.FORLANI, a fine gara, gli rivolgeva reiterate frasi offensive, protendendo il dito di una mano verso di lui, mentre era trattenuto da un dirigente dell’A.C.POL.POGGESE ad una distanza di circa 4/5 metri; - - ritenuto che il comportamento, pur riprovevole, dell’all.FORLANI possa, comunque, essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 15.1.2007 la squalifica dell’all.FORLANI LUCA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it