COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA S.S.BORGOTARO CALCIO avverso squalifica al 25.3.2007 calc.DELMAESTRO LUCA delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2006 gara GOLESE –BORGOTARO del 18.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA S.S.BORGOTARO CALCIO avverso squalifica al 25.3.2007 calc.DELMAESTRO LUCA delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2006 gara GOLESE –BORGOTARO del 18.11.2006 La S.S.BORGOTARO CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che “è vero che il pallone ha colpito il ginocchio dell’arbitro, ma perché scagliato a terra per protesta dal calc.DELMAESTRO e, successivamente, aver preso un rimbalzo non cercato. Il gesto del giocatore non era rivolto direttamente alla persona del direttore di gara, lo hanno visto tutti, anche i giocatori di casa, ma ad onor del vero non lo leggiamo nel resoconto arbitrale. E’ vero, ancora, che il nostro giocatore, a quel punto, dopo i fatti descritti, e dopo aver visto sventolato il cartellino rosso, ha offeso l’arbitro. La Soc.Borgotaro ne ha preso atto e stigmatizzerà un simile atteggiamento nelle sedi e nei modi dovuti”, e “non risponde a vero l’accusa di reiterazione di comportamento adombrata dal direttore di gara”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - - visti gli atti ufficiali; - - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato la dinamica del gesto compiuto dal calc.DELMAESTRO che, in segno di protesta, raccolto il pallone, con le mani lo scagliava con forza a terra, da una distanza di circa 3 metri, e la palla, di rimbalzo lo raggiungeva ad un ginocchio e, mentre gli veniva esibito il cartellino rosso, gli indirizzava frasi offensive , reiterate, con minacce, nel lasciare il terreno di gioco; - - valutato che il deprecabile comportamento messo in atto dal calc.DELMAESTRO, anche sulla base delle precisazioni fornite dall’arbitro in questa sede, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.1.2007 la squalifica del calc. DELMAESTRO LUCA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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