COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 56 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.C.SCANDIANO avverso squalifica per 5 giornate calc.BULGARELLI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2006 gara SCANDIANO – FORMIGINE del 26.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
56 RECLAMO PROPOSTO DA A.P.C.SCANDIANO
avverso squalifica per 5 giornate calc.BULGARELLI MATTEO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2006
gara SCANDIANO – FORMIGINE del 26.11.2006
L’A.P.C.SCANDIANO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento affermando che “il calc.BULGARELLI MATTEO, pur avendo vivacemente protestato con l’arbitro per la sua
decisione, non è in alcun modo venuto in contatto con lo stesso e in nessun modo gli ha strattonato un braccio, come
riferito dall’arbitro nel proprio referto. Quanto effettivamente accaduto risulta documentato da un filmato in nostro possesso, e
può essere confermato da numerosi presenti, tesserati nella nostra società e di quella avversaria, oltre che da persone non
tesserate”. “Ritiene inaccettabile, secondo il più elementare senso della giustizia, che al nostro tesserato venga irrogata
una pesantissima squalifica per un fatto non commesso”. Chiede che il calc.BULGARELLI “venga mandato assolto da ogni
addebito o, in subordine, che la sanzione venga ridotta e rapportata a minima entità in relazione alle sole proteste”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha fornito precisazioni sulla dinamica dell’accaduto : il
calc.BULGARELLI, a seguito di una decisione tecnica, correva verso di lui protestando vigorosamente e lo prendeva per un
braccio, senza alcuna violenza e senza causare alcun dolore;
- ritenuto, anche sulla base delle delucidazioni fornite dall’arbitro, che il comportamento messo in atto
dal calc.BULGARELLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, pur nel rispetto dell’art.14 comma 2 bis del
C.G.S.,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.BULGARELLI MATTEO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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