COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.LYONS QUARTO avverso squalifica al 19.11.2007 calc.CORDANI MICHELE ed al 19.11.2008 calc.FERRI DANIELE, perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 200 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 22.11.2006 gara LYONS QUARTO – NIVIANO del 19.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.LYONS QUARTO
avverso squalifica al 19.11.2007 calc.CORDANI MICHELE ed al 19.11.2008 calc.FERRI DANIELE,
perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 200
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 22.11.2006
gara LYONS QUARTO – NIVIANO del 19.11.2006
L’A.S.POL.LYONS QUARTO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati
provvedimenti segnalando prioritariamente il fatto che, nel corso del primo tempo, dopo l’espulsione di un giocatore della
squadra avversaria, l’arbitro sarebbe stato colpito con un pugno al costato da un giocatore della stessa compagine e”da quel
momento in poi l’arbitro ha continuato a sanguinare copiosamente dal naso e la partita continuava chiaramente
condizionata da questo episodio”. Afferma poi : 1) circa il calc.CORDANI, mette in evidenza “come può giudicarsi violento un
colpo con il torace contro il fianco (l’arbitro non è dovuto ricorrere a cure ed è uscito con le sue gambe) e come può dire di
non aver visto il CORDANI se parla di lui che lo rincorreva e, soprattutto, essendo stato spintonato al fianco e non da
dietro?”. Il calciatore, successivamente, sportivamente ammetteva le sue colpe; 2) “che venga riconosciuta la volontà al
sig.FERRI di portare sincere scuse all’arbitro”; 3) “che la penalizzazione di 1 punto in classifica è un’ulteriore aggravante per
situazioni non chiare”; 4) “che vengano tolti i 200 € di multa in quanto la società ha fatto di tutto per garantire l’incolumità
dell’arbitro”; 5) “che se confermata la sconfitta a tavolino solo nei confronti del QUARTO, è incongrua in quanto il fatto sopra
descritto (pugno all’arbitro da parte di un giocatore del F.C.Niviano) non è meno grave di quelli sanzionati in prima istanza e
che accaduto temporalmente prima, non avrebbe indotto l’arbitro a continuare l’incontro”. Chiede “che vengano sentiti due
giocatori del F.C.Niviano, i rappresentanti della POL.LYONS QUARTO, l’arbitro, il commissario ed il presidente degli arbitro
piacentini” ed, invoca, una riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori, non recidivi, tenuto conto anche che in diverse
altre situazioni, per fatti anche più gravi, sono state inflitte pene minori.
La Commissione,
- premesso che a parte l’arbitro ed un rappresentante della POL.LYONS QUARTO, , ai sensi dell’art. 31
lett.A par.a1), non vengono sentite le altre persone indicate (non era presente un commissario di campo);
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha
precisato : 1) di non essere stato colpito da alcun giocatore del F.C.Niviano; 2) che, per motivi fisici suoi personali, nel corso
del primo tempo ha avuto un unico episodio di sangue al naso, peraltro subito risolto; ed ha ribadito che : 1) dopo
l’ammonizione di un giocatore della POL.LYONS QUARTO, un giocatore di detta compagine, prendendo la ricorsa lo colpiva
violentemente sul fianco destro con il torace proteso in avanti, facendolo indietreggiare di 2/3 passi, procurandogli
disorientamento ed un momentaneo dolore; 2) mentre cercava di avvicinarsi a detto giocatore per la identificazione e per
l’assunzione del provvedimento della conseguente espulsione, dalla panchina della POL.LYONS QUARTO arrivava di corsa il
calc.FERRI che, protendendo una gamba in avanti lo colpiva con un calcio al coccige ed alla schiena, procurandogli un
dolore molto intenso; 3) a causa del forte dolore procuratogli e della situazione che si era venuta a creare nel parapiglia
scatenato dai giocatori della POL.LYONS QUARTO decideva di sospendere la gara;
- precisato che , in tempo successivo, spontaneamente, il calc.CORDANI, capitano della POL.LYONS
QUARTO, si dichiarava essere stato l’autore della spinta all’arbitro;
- valutato, per gli effetti relativi all’ammenda di € 200, che per il rapido succedersi dei due episodi dei
quali si sono resi protagonisti i calc.CORDANI e FERRI, i dirigenti della POL.LYONS QUARTO non avrebbero potuto
intervenire per evitarli, mentre, per i restanti provvedimenti, dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a
modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di annullare l’ammenda di € 200 a carico della POL.LYONS QUARTO e di confermare tutti gli altri
provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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