COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.LYONS QUARTO avverso squalifica al 19.11.2007 calc.CORDANI MICHELE ed al 19.11.2008 calc.FERRI DANIELE, perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 200 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 22.11.2006 gara LYONS QUARTO – NIVIANO del 19.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.POL.LYONS QUARTO avverso squalifica al 19.11.2007 calc.CORDANI MICHELE ed al 19.11.2008 calc.FERRI DANIELE, perdita della gara, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 200 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 20 del 22.11.2006 gara LYONS QUARTO – NIVIANO del 19.11.2006 L’A.S.POL.LYONS QUARTO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti segnalando prioritariamente il fatto che, nel corso del primo tempo, dopo l’espulsione di un giocatore della squadra avversaria, l’arbitro sarebbe stato colpito con un pugno al costato da un giocatore della stessa compagine e”da quel momento in poi l’arbitro ha continuato a sanguinare copiosamente dal naso e la partita continuava chiaramente condizionata da questo episodio”. Afferma poi : 1) circa il calc.CORDANI, mette in evidenza “come può giudicarsi violento un colpo con il torace contro il fianco (l’arbitro non è dovuto ricorrere a cure ed è uscito con le sue gambe) e come può dire di non aver visto il CORDANI se parla di lui che lo rincorreva e, soprattutto, essendo stato spintonato al fianco e non da dietro?”. Il calciatore, successivamente, sportivamente ammetteva le sue colpe; 2) “che venga riconosciuta la volontà al sig.FERRI di portare sincere scuse all’arbitro”; 3) “che la penalizzazione di 1 punto in classifica è un’ulteriore aggravante per situazioni non chiare”; 4) “che vengano tolti i 200 € di multa in quanto la società ha fatto di tutto per garantire l’incolumità dell’arbitro”; 5) “che se confermata la sconfitta a tavolino solo nei confronti del QUARTO, è incongrua in quanto il fatto sopra descritto (pugno all’arbitro da parte di un giocatore del F.C.Niviano) non è meno grave di quelli sanzionati in prima istanza e che accaduto temporalmente prima, non avrebbe indotto l’arbitro a continuare l’incontro”. Chiede “che vengano sentiti due giocatori del F.C.Niviano, i rappresentanti della POL.LYONS QUARTO, l’arbitro, il commissario ed il presidente degli arbitro piacentini” ed, invoca, una riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori, non recidivi, tenuto conto anche che in diverse altre situazioni, per fatti anche più gravi, sono state inflitte pene minori. La Commissione, - premesso che a parte l’arbitro ed un rappresentante della POL.LYONS QUARTO, , ai sensi dell’art. 31 lett.A par.a1), non vengono sentite le altre persone indicate (non era presente un commissario di campo); - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato : 1) di non essere stato colpito da alcun giocatore del F.C.Niviano; 2) che, per motivi fisici suoi personali, nel corso del primo tempo ha avuto un unico episodio di sangue al naso, peraltro subito risolto; ed ha ribadito che : 1) dopo l’ammonizione di un giocatore della POL.LYONS QUARTO, un giocatore di detta compagine, prendendo la ricorsa lo colpiva violentemente sul fianco destro con il torace proteso in avanti, facendolo indietreggiare di 2/3 passi, procurandogli disorientamento ed un momentaneo dolore; 2) mentre cercava di avvicinarsi a detto giocatore per la identificazione e per l’assunzione del provvedimento della conseguente espulsione, dalla panchina della POL.LYONS QUARTO arrivava di corsa il calc.FERRI che, protendendo una gamba in avanti lo colpiva con un calcio al coccige ed alla schiena, procurandogli un dolore molto intenso; 3) a causa del forte dolore procuratogli e della situazione che si era venuta a creare nel parapiglia scatenato dai giocatori della POL.LYONS QUARTO decideva di sospendere la gara; - precisato che , in tempo successivo, spontaneamente, il calc.CORDANI, capitano della POL.LYONS QUARTO, si dichiarava essere stato l’autore della spinta all’arbitro; - valutato, per gli effetti relativi all’ammenda di € 200, che per il rapido succedersi dei due episodi dei quali si sono resi protagonisti i calc.CORDANI e FERRI, i dirigenti della POL.LYONS QUARTO non avrebbero potuto intervenire per evitarli, mentre, per i restanti provvedimenti, dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di annullare l’ammenda di € 200 a carico della POL.LYONS QUARTO e di confermare tutti gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it