COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.ARCETANA avverso squalifica per 3 giornate calc.BONVICINI ANDREA e POLI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2006 gara ARCETANA – CASTELNUOVO del 26.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.C.ARCETANA
avverso squalifica per 3 giornate calc.BONVICINI ANDREA e POLI DAVIDE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 29.11.2006
gara ARCETANA – CASTELNUOVO del 26.11.2006
L’A.S.ARCETANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) il
calc.BONVICINI, espulso per somma di ammonizioni “non ha affatto offeso il direttore di gara, limitandosi piuttosto a
brontolare con sé stesso”; 2) il calc.POLI non ha ritardato l’uscita dal campo “proprio nel momento in cui la nostra squadra
stava producendo il massimo sforzo, attaccando per arrivare ad un possibile pareggio. Un vero controsenso”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- constatato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.BONVICINI, espulso per doppia
ammonizione, offendeva l’arbitro, reiterando le offese al termine della partita; 2) il calc.POLI, dopo una decisione tecnica,
offendeva l’arbitro e preso il pallone con le mani lo scagliava con forza per terra, reiterando anch’ egli, al termine della partita,
le offese all’arbitro,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc.BONVICINI ANDREA e
POLI DAVIDE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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