COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA G.S.MERCURY per presunta irregolarità gara FUTSAL FIDENZA – MERCURY del 22.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 13/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CALCIO A CINQUE – SERIE D RECLAMO PROPOSTO DA G.S.MERCURY per presunta irregolarità gara FUTSAL FIDENZA – MERCURY del 22.11.2006 Il G.S.MERCURY eccepisce in ordine alla gara sopra indicata, con un primo reclamo, in quanto alla stessa avrebbe preso parte il calc.DATTARO GIACOMO e, con un secondo reclamo, il calc.DATTARO VALENTINO, dopo l’errata corrige del C.P. di Parma. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che nella distinta giocatori dell’A.S.FUTSAL FIDENZA relativa alla gara di cui all’oggetto risultano inseriti sia il calc.DATTARO GIACOMO sia il calc.DATTARO VALENTINO e, quindi, conseguentemente, si intende che i predetti abbiano partecipato alla gara stessa, terminata con il risultato : FUTSAL FIDENZA 6 – MERCURY 3; - atteso che nel C.U.n. 19 del C.P.Parma datato 22.11.2006, fra i giocatori espulsi, risulta squalificato, per 2 gare il calc.DATTARO GIACOMO e che nella “Errata corrige” del successivo C.U.n. 19 ter del C.P.Parma datato 26.11.2006, tra i calciatori non espulsi, risulta squalificato per 2 gare, il calc.DATTARO VALENTINO in luogo del calc.Dattaro Giacomo; - verificato che nel corso della gara Futura Ponte Noceto-Futsal Fidenza del 15.11.2006 né il calc.DATTARO GIACOMO né il calc.DATTARO VALENTINO risultano espulsi, così come anche risulta dal modulo “Giocatori ammoniti o espulsi-Dirigenti allontanati” allegato al referto; - riscontrato che nel referto relativo alla gara qui sopra citata figura l’annotazione di un comportamento antiregolamentare messo in atto, a partita ultimata, dal calc.DATTARO VALENTINO, ciò che ha portato alla squalifica per 2 gare del predetto calc.DATTARO VALENTINO; - avuto presente che la citata squalifica, avrebbe dovuto essere pubblicata, sul C.U.n. 19 del C.P. Parma, datato 22.11.2006, fra i calciatori non espulsi, a nome del calc.DATTARO VALENTINO, anziché al nome del calc.Dattaro Giacomo, fra i calciatori espulsi; - considerato che l’art. 17 comma 2 del C.G.S. stabilisce che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo (sanzioni per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati) e dell’art.41, comma 2, del presente Codice (calciatore espulso); - valutata, pertanto, regolare la partecipazione del calc.DATTARO VALENTINO, così come anche quella del calc.Dattaro Giacomo, alla gara di cui all’oggetto, d e l i b e r a - di respingere il ricorso del G.S.MERCURY, confermando il risultato conseguito sul campo : FUTSAL FIDENZA 6 – MERCURY 3. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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