COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.STELLA ROSSA avverso inibizione al 22.11.2009 add.forza pubbl.sost.BELLETTI ALVARO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2006 gara STELLA ROSSA – VIRTUS RAVENNA del 18.11.2006
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.STELLA ROSSA
avverso inibizione al 22.11.2009 add.forza pubbl.sost.BELLETTI ALVARO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2006
gara STELLA ROSSA – VIRTUS RAVENNA del 18.11.2006
L’A.S.STELLA ROSSA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che al termine della gara il
sig.Agostoni, in qualità di addetto all’arbitro, proteggeva il direttore di gara, facendogli da scudo, è evidente che qualche spinta, vista
la ressa vi possa essere stata. Di seguito, il sig.Agostoni doveva trattenere con forza il direttore di gara, in quanto lo stesso stava
apostrofando con affermazioni offensive alcuni giocatori affacciati al suo spogliatoio”. “Da come si sono svolti i fatti, si evince che il
sig.BELLETTI ALVARO, non solo non ha commesso il fatto, ma non era presente nelle vicinanze”. Chiede la revoca della sanzione
a carico del sig.BELLETTI “in quanto non ha commesso alcun gesto nei confronti del direttore di gara”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che,
ristabilita la calma dopo la rissa scoppiata fra i giocatori delle due compagini a fine gara, mentre stava raggiungendo lo spogliatoio,
l’add.forza pubbl.sost.BELLETTI gli rivolgeva insulti, incolpandolo di essere stato la causa dello scontro tra i giocatori, e lo spingeva
con forza sulla schiena facendolo sbattere violentemente sulla porta dello spogliatoio, della quale cedeva un cardine. Sbattendo
sulla porta, l’arbitro avvertiva al gomito del braccio destro un acuto dolore, persistendo il quale si recava poi al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Ravenna per accertamenti;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le
decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’inibizione al 22.11.2009 dell’add.forza pubbl.sost.BELLETTI ALVARO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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