COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ROMANI CELLE per presunta regolarità gara ROMANI CELLE – JUNIOR TORCONCA del 25.11.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 20/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ROMANI CELLE per presunta regolarità gara ROMANI CELLE – JUNIOR TORCONCA del 25.11.2006 L’A.S.ROMANI CELLE eccepisce in ordine alla gara sopra indicata in quanto alla stessa avrebbe preso parte “il giocatore ROMANI LUCA pur non avendo titolo. Infatti, come si evince dal C.U. del 23.11.2006 del C.P. di Rimini, ROMANI LUCA risulta dover scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione-4^ infrazione”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 20 del C.P. di Rimini, datato 23.11.2006, il calc.ROMANI LUCA, fra i calciatori non espulsi, risulta squalificato per 1 gara per recidiva iin ammonizione – 4^ infrazione; - valutato, pertanto, che il calc.ROMANI LUCA ha partecipato, nelle file dell’A.S.JUNIOR TORCONCA, alla gara di cui all'oggetto (terminata con il risultato : ROMANI CELLE 2 – JUNIOR TORCONCA 4) senza averne titolo , in quanto squalificato; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.JUNIOR TORCONCA la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara ROMANI CELLE – JUNIOR TORCONCA del 25.11.2006 ed al calc.ROMANI LUCA 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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