COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S. GUASTALLA avverso squalifica al 30.6.2008 calc. LANZA ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U. n. 18 del 22.11.2006 gara GUASTALLA – PIEVECELLA del 19.11.2006 PROVVEDIMENTO G.S. GARA AMICHEVOLE DEL 07.01.07 CREVALCORE – FINALE
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 10/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.S. GUASTALLA
avverso squalifica al 30.6.2008 calc. LANZA ANDREA
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U. n. 18 del 22.11.2006
gara GUASTALLA – PIEVECELLA del 19.11.2006
PROVVEDIMENTO G.S. GARA AMICHEVOLE DEL 07.01.07 CREVALCORE - FINALE
L’A.C. GUASTALLA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
dichiarando che “il giocatore, in una azione concitata di gioco ha interpretato male una decisione dell’arbitro che aveva interrotto il
gioco assegnando la punizione a favore del medesimo. In quel momento il ragazzo, fraintendendo la decisione, ha afferrato la
maglietta dell’arbitro, per poi lasciarla all’istante e, capendo immediatamente l’errato gesto, si è allontanato dal campo senza
proferire alcunché. Chiede pertanto la riforma del giudizio di I° grado nella misura fino al 30.1.2007”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che
il calc. LANZA, dopo la comunicazione della seconda ammonizione per un fallo di gioco, gli si avvicinava e gli batteva entrambi i
pugni sullo stomaco, strattonandogli poi la maglietta e dovevano intervenire suoi compagni per allontanarlo dal terreno di gioco,
mentre gli rivolgeva una frase offensiva;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio
e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.6.2008 del calc. LANZA ANDREA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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